COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 48 del 03/03/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale 94 stagione sportiva 2015/2016 Oggetto: Reclamo in proprio dell’allenatore Colicigno Pasqualino avverso la squalifica fino al 17 marzo 2016 (C.U. n. 42 del 4/02/2016)

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 48 del 03/03/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale 94 stagione sportiva 2015/2016 Oggetto: Reclamo in proprio dell'allenatore Colicigno Pasqualino avverso la squalifica fino al 17 marzo 2016 (C.U. n. 42 del 4/02/2016) Il G.S.T. motivava così la sanzione irrogata nei confronti del tesserato indicato in epigrafe con riferimento ai fatti accaduti nel corso della gara tra le società Pontassieve e Piagge, disputata in data 31 gennaio 2016: “Allontanato per proteste, uscendo dal campo offendeva il D.G.”. Avverso tale decisione il tesserato proponeva rituale reclamo eccependo un errore di identificazione con riferimento al reale autore delle frasi offensive che sarebbero effettivamente state rivolte all'arbitro da parte di un altro tesserato; in una dichiarazione sottoscritta il presunto autore, in effetti, se ne assumeva l'intera responsabilità. Nell'atto di impugnazione contesta, in ogni caso, l'unicità della condotta assunta – non offensiva ma esclusivamente di protesta su una decisione tecnica – e conclude invocando una riduzione della squalifica irrogata. All'udienza del 26 febbraio 2016 il reclamante, avuta lettura del supplemento arbitrale, si doleva delle scarse possibilità difensive che il Codice di Giustizia Sportiva concedeva agli incolpati ed, iterando le motivazioni dedotte nel reclamo, insisteva per il suo accoglimento. Il reclamo è parzialmente fondato. Per quanto attiene alla mancata identificazione il D.G., è granitico, per ben due volte, nel confermare quanto trascritto nel rapporto di gara. La prima, innanzi al G.S.T. che, opportunamente, lo convocava in data 9 febbraio 2016 ed al quale dichiarava di essere assolutamente certo delle singole responsabilità dei due dirigenti in quanto il primo (Matteo Baudone) sarebbe stato allontanato nel corso del primo tempo ed il secondo (Pasqualino Colicigno) nella ripresa. La seconda nel supplemento di gara, datato 18 febbraio 2016 ed espressamente richiesto dal collegio giudicante, nel quale ribadisce, con assoluta certezza, la corretta individuazione dei responsabili e le loro singole violazioni. Non vi è dunque alcuno “spazio” sulle dichiarazioni univoche e convergenti del D.G. per ritenere plausibili le argomentazioni difensive spese con riferimento all'estraneità della violazione da parte dell'allenatore poiché le Carte Federali stabiliscono come principio cardine del procedimento sportivo la fede privilegiata del narrato arbitrale. Pur raccogliendo in udienza lo sfogo del Colicigno - che alla Corte è apparso sincero ed amareggiato - sulle difficoltà procedurali dettagliate nel reclamo occorre rammentare che con il tesseramento i singoli accettano di conoscere e rispettare tutte le normative di riferimento e pertanto anche quelle relative al valore probatorio conferito ad alcuni atti. Appare invece fondato il richiamo relativo all'unicità della condotta oltraggiosa che sarebbe stata spesa in un unico contesto – limitato nel tempo - e non sarebbe stata associata ad altri comportamenti antisportivi.Pur nell'oggettiva illiceità di un comportamento non corretto tenuto dall'allenatore, che non dovrebbe mai assumere alcun atteggiamento offensivo nei confronti del D.G., la sanzione irrogata appare complessivamente meritevole di una parziale riduzione. P.Q.M. La Corte Sportiva d'Appello Territoriale accoglie il reclamo, riduce la squalifica comminata fino al 4 marzo 2016 (anziché fino al 17 marzo 2016) e dispone la restituzione della relativa tassa
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