COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 48 del 03/03/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale 91 stagione sportiva 2015/2016 Reclamo G.S.D. Montecatinimurialdo Avverso Squalifica Calciatore Rozzi Matteo Per 8 Gg. (C.U. N. 41 Del 2812016)

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 48 del 03/03/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale 91 stagione sportiva 2015/2016 Reclamo G.S.D. Montecatinimurialdo Avverso Squalifica Calciatore Rozzi Matteo Per 8 Gg. (C.U. N. 41 Del 2812016) Propone rituale reclamo il GSD Montecatinimurialdo avverso la sanzione in oggetto comminata dal GST della Toscana con la seguente motivazione: “ Espulso per doppia ammonizione, uscendo dal campo offendeva e minacciava l’arbitro. Durante la gara persisteva nel predetto atteggiamento offensivo e minaccioso. A fine gara si avvicinata al DG rivolgendogli frase irriguardosa. Sanzione aggravata in quanto capitano”. La reclamante ad eccezione dell’espulsione per doppia ammonizione, contesta tutto quanto riportato nel referto arbitrale. In particolare smentisce che il calciatore sia stato portato fuori dai compagni di squadra ma da un dirigente, mentre le frasi offensive attribuite dal DG al calciatore dalla recinzione, si sostiene siano state proferite da una persona del pubblico in quanto il Rozzi si trovava negli spogliatoi. Vero che al termine della gara il giocatore ha chiesto spiegazione all’arbitro, ma lo avrebbe fatto con modi civili e senza offendere. Chiede pertanto una riduzione della sanzione ritenendola eccessivamente afflittiva. Tali difese venivano reiterate dal rappresentante della società all’udienza del 26 febbraio 2016. La C.A.S.T. esaminato il reclamo acquisito il supplemento di rapporto, ascoltata la reclamante all’udienza 2622016, decide di respingere il reclamo stesso. L’Arbitro nel supplemento conferma il primo rapporto senza in verità fornire ulteriori particolari sui fatti oggetto di reclamo. E’ noto comunque il carattere di prova privilegiata che ha nell’ordinamento sportivo il rapporto arbitrale oltretutto confermato in sede di supplemento (ancorchè in modo assai conciso), per cui anche le osservazioni e le contestazioni della reclamante sull’episodio non trovano alcun riscontro. La sanzione va pertanto esaminata sotto l’aspetto quantitativo. A tal proposito, seppur la squalifica sia abbastanza grave, essa trova la sua esatta quantificazione nella elementare sommatoria dei vari comportamenti, non collegati dal vincolo della continuazione, ma ognuno rilevante di per sè ed autonomo, ed aggravati dalla qualifica di capitano. La Corte pertanto ritiene congrua la sanzione comminata e la conferma. P.Q.M. La C.A.S.T. respinge il reclamo ed ordina incamerarsi la tassa relativa.
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