COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 49 del 05/03/2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale 11 / P – Stagione Sportiva 2015 / 2016. Deferimento della Procura Federale a carico dei soggetti tesserati per le Società: A) A.S.D. La Nuova Pol. Novoli, – Rossi Stefano, D.S., al quale viene contestata la violazione dell’art. 1 bis, c. 1, del C.G.S.; – Nencioni Francesco, Dirigente accompagnatore, per la violazione dell’art. 1, c. 3, del C.G.S. B) Club Sportivo Firenze P.D. – Ardinghi Gabriele, Calciatore, per la violazione dell’art. 1 bis, c. 1, in relazione all’art. 19, c. 4, lettera c). – Dionigi Alberto, Dirigente accompagnatore, per la violazione dell’art. 1 bis, c. 1, del C.G.S.; – Signorini Andrea, Dirigente accompagnatore, per la medesima violazione di cui sopra. Vengono inoltre deferite, a titolo di responsabilità oggettive ex art. 4, c. 2, del C.G.S., le Società: – A.S.D. La Nuova Pol. Novoli e il Club Sportivo Firenze P.D..

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 49 del 05/03/2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale 11 / P – Stagione Sportiva 2015 / 2016. Deferimento della Procura Federale a carico dei soggetti tesserati per le Società: A) A.S.D. La Nuova Pol. Novoli, - Rossi Stefano, D.S., al quale viene contestata la violazione dell’art. 1 bis, c. 1, del C.G.S.; - Nencioni Francesco, Dirigente accompagnatore, per la violazione dell’art. 1, c. 3, del C.G.S. B) Club Sportivo Firenze P.D. - Ardinghi Gabriele, Calciatore, per la violazione dell’art. 1 bis, c. 1, in relazione all’art. 19, c. 4, lettera c). - Dionigi Alberto, Dirigente accompagnatore, per la violazione dell’art. 1 bis, c. 1, del C.G.S.; - Signorini Andrea, Dirigente accompagnatore, per la medesima violazione di cui sopra. Vengono inoltre deferite, a titolo di responsabilità oggettive ex art. 4, c. 2, del C.G.S., le Società: - A.S.D. La Nuova Pol. Novoli e il Club Sportivo Firenze P.D.. La segnalazione fatta pervenire dal legale dei genitori del Calciatore minore di età, Warid Amir, al C.R Toscano della F.I.G.C. e da questi tempestivamente trasmesso, ha determinato la Procura Federale a svolgere indagini al termine delle quali ha disposto il deferimento evidenziato in epigrafe, avendo accertato quanto di seguito si descrive. Nel corso della gara della categoria “Pulcini” disputata, in data 1 febbraio 2015, nell’ambito del S.G.S. della Provincia di Firenze, il Calciatore Ardinghi Gabriele, tesserato per Società Club Sportivo Firenze P.D., colpiva al volto il Calciatore della Società A.S.D. La Nuova Pol. Novoli Warid Amir che veniva immediatamente avviato al pronto soccorso ospedaliero ove, diagnosticata l’assenza di fratture ossee, veniva rilevata la rottura dell’apparecchio ortodontico. Veniva quindi rilasciato referto con prognosi di cinque giorni alla quale il medico curante aggiungeva, in due riprese, riposo e cura per ulteriori venti giorni. Accertato che la Procura Federale ha comunicato ai soggetti citati l’avviso di conclusione delle indagini e notificato l’atto di deferimento, questo Tribunale ha convocato, nei modi di rito, le parti fissando la discussione per la data odierna. Sono presenti Dirigenti tesserati per la Società Nuova Polisportiva Novoli, Rossi Stefano e Nencioni Francesco, quest’ultimo assistito dal legale di fiducia, mentre la Società è rappresentata dal Vice Presidente Signor Roberto Travagli. Della Società Club Sportivo Firenze P.D. è presente unicamente il Dirigente Dionigi Alberto, risultando assenti sia gli altri tesserati che la Società. Per la Procura Federale interviene l’Avvocato Marco Stefanini, Sostituto. Prima dell’inizio del dibattimento il Signor Nencioni Francesco (La Nuova Pol. Novoli) e il sig. Dionigi Alberto (Club Sportivo Firenze P.D.) dichiarano di aver raggiunto con la Procura Federale un’ipotesi di accordo della quale depositano il relativo verbale debitamente sottoscritto da tutte le parti. Il Collegio, rileva che detto verbale verrà trasmesso, a cura della Procura Federale, al Procuratore Generale dello Sport per il parere previsto dall’art. 23, comma 2, del C.G.S. in vigore alla data odierna. Prosegue il dibattimento nei confronti di tutti gli altri deferiti. Avviato l’esame degli atti il rappresentante della Procura Federale evidenzia la gravità dei comportamenti tenuti, nell’ambito di una gara della Categoria “Pulcini”, dal giovane calciatore Ardinghi. Addebita ai Dirigenti di non essere in alcun modo intervenuti sia con l’assumere idonei provvedimenti disciplinari sia con il porre in essere immediati atti di pacificazione tra i bambini presenti e conclude chiedendo l’irrogazione delle seguenti sanzioni: - al Dirigente Signor Rossi Stefano, l’inibizione per mesi 4 (quattro); - alla Società A.S.D. la Nuova Pol. Novoli, l’ammenda di € 300,00 (trecento); - al Calciatore Ardinghi Gabriele, la squalifica per 5 (cinque) giornate; - al Dirigente Signor Signorini Andrea, inibizione per mesi 3 (tre); - alla Società Club Sportivo Firenze P.D., ammenda di € 600,00 (seicento); Si oppongono alle richieste della Procura Federale i soggetti deferiti i quali così intervengono. Rossi Stefano, afferma che nulla può essergli addebitato dato che egli, proprio in qualità di Tutor, è intervenuto immediatamente per portare soccorso al bambino ferito, chiamando l’ambulanza e seguendo le fasi del ricovero per cui ritiene non avere alcuna responsabilità in quanto accaduto. La Società A.S.D. la Nuova Pol. Novoli, a mezzo del proprio rappresentante, pone in evidenza la cura che la Società riserva ai “Pulcini” come dimostra l’istituzione del “Terzo Tempo”. Afferma non potersi addebitare nulla al Rossi il quale si è subito prodigato nel soccorrere il calciatore colpito. Questa la decisione. L’atto di violenza compiuto dal Calciatore Ardinghi, quale emerge dagli atti di gara, estremamente grave di per sé, lo è ancor di più perché posto in essere nell’ambito di una competizione sportiva tra giovani atleti di età compresa tra i nove ed i dieci anni. L’Ardinghi ha colpito durante la gara un avversario con un pugno talmente violento da provocargli la rottura dell’apparecchio ortodontico fisso e conseguenze con prognosi di cinque giorni a cui se ne sono aggiunti altri venti per il completo ristabilimento. La gravità del gesto compiuto indica come l’Ardinghi non abbia ben compreso i valori dello sport e del rispetto per l’altrui persona. La giovanissima età del Calciatore non può essere assunta ad attenuante rilevando il Collegio che, se tra i principi educativi il bambino non ha insito in sé quello del rispetto per le persone e dell’osservanza delle norme, è bene che egli abbia a disposizione tempo per riflettere sulle conseguenze dei propri comportamenti. D’altra parte il C.G.S. all’art. 19 trattando i casi di violenza opera una cesura dividendoli in atti di violenza ed atti di violenza di particolare gravità. Nel primo caso il minimo edittale è di tre giornate di squalifica, nel secondo di cinque o a tempo indeterminato lasciando quindi al giudicante il compito di valutare l’entità dell’evento tenendosi altresì conto della potenzialità lesiva del gesto che nel caso di specie appare elevata. Come si rileva dalla narrativa che precede, il fatto si è svolto nell’ambito di una gara della categoria “Pulcini” per la quale le norme federali (C.U. n.1 del S.G.S.) prevedono quali principi fondamentali sia “il diritto ad essere circondati ed allenati da persone competenti” sia quello “di praticare lo sport in assoluta sicurezza”. A ciò si aggiunga che la “Carta dei diritti dei ragazzi allo sport” emanata dall’U.E.F.A. stabilisce che il calcio, simbolo di amicizia, deve essere posto in essere in condizioni di sicurezza. Il Collegio ritiene necessario inoltre ricordare ai deferiti che la normativa di Settore affida ai Dirigenti – né poteva essere diversamente stante l’età degli atleti in competizione – il compito della piena osservanza degli enunciati principi come risulta evidente anche dalla regolamentazione dell’arbitraggio delle gare di categoria. Infatti con una “istruzione per l’uso”, come definita, il Settore ha chiarito l’importanza della modalità “dell’autoarbitraggio”, istituito appositamente per la categoria in esame affermando che il Dirigente Arbitro è chiamato ad aiutare i calciatori a conoscere “le regole di gioco favorendone il rispetto…..” e chiama i Dirigenti ad “intervenire se STRETTAMENTE NECESSARIO (per infortuni, per garantire la sicurezza, in caso di evidenti e gravi scorrettezze.” Non a caso la stessa normativa ritiene che il Dirigente Arbitro debba essere una persona “adeguatamente formata per adempiere tale compito”. Dalle norme così enunciate emerge in modo evidente che l’attività dei Dirigenti del settore deve essere sottesa alla formazione dei giovanissimi calciatori attraverso le competizioni al fine di educarli allo sport e, attraverso questo, alla vita. In sostanza la normativa indica che nel caso di gare disputate nell’ambito della categoria “Pulcini” i Dirigenti preposti (Dirigenti Accompagnatori e Tutor) hanno l’obbligo di assumere tutti i provvedimenti, anche di carattere disciplinare immediato, che le norme federali prevedono, soprattutto per far comprendere ai bambini la necessità di un comportamento corretto e leale. Nulla di ciò è accaduto nella fattispecie dato che i Dirigenti presenti non sono adeguatamente intervenuti per cui il deferimento ha una propria ragion d’essere che conduce il Tribunale a determinare l’applicazione delle sanzioni previste dall’Ordinamento pur nella diversità dei singoli comportamenti. Il Dirigente Rossi (La Nuova Pol. Novoli), nella sua qualità di Tutor, pur non potendo prevenire l’atto di violenza, ha posto in essere quanto necessario per soccorrere il bambino colpito, ma senza procedere alla sospensione della gara. Il Dirigente Signorini (Club Sportivo Firenze P.D.) è rimasto assolutamente passivo nell’episodio non assumendo alcun provvedimento nei confronti del proprio Calciatore Ardinghi e della propria squadra consentendo che la gara proseguisse fino alla fine. Né è intervenuto in alcun modo il Dirigente Andrea Signorini, accompagnatore in panchina della Società Club Sportivo Firenze P.D., una volta resosi conto che i Dirigenti preposti all’arbitraggio erano rimasti passivi a fronte dell’atto di violenza perpetrato dall’Ardinghi. Le violazioni ascritte sono pertanto accertate e quindi il deferimento viene accolto ritenendo il Tribunale dover graduare le sanzioni da infliggere con riferimento alla giovane età del Calciatore Ardinghi, alla posizione del Dirigente Signorini sopra evidenziata e al non avere il Dirigente Nencioni risposto alla convocazione da parte della Procura Federale. Alla accertata responsabilità dei Tesserati consegue in via oggettiva la responsabilità delle Società ex art. 4, c. 2, del C.G.S.. Al Collegio non può sfuggire il pessimo comportamento processuale tenuto dalla Società Club Sportivo Firenze P.D. e dai tesserati Ardinghi e Signorini. P.Q.M. il Tribunale Federale Territoriale della Toscana infligge per effetto dell’accoglimento del deferimento proposto, le seguenti sanzioni: - a Rossi Stefano, l’inibizione per mesi 1 (uno); - alla Società A.S.D. La Nuova Pol. Novoli, l’ammenda di € 100,00 (cento) - a Ardinghi Gabriele, la squalifica per 8 (otto) giornate di gara; - a Signorini Andrea, l’inibizione per mesi 3 (tre); - alla Società Club Sportivo Firenze P.D., l’ammenda di € 600,00 (seicento). Rinvia l’esito del dibattimento instaurato nei confronti di Nencioni Francesco e Dionigi Alberto a nuovo ruolo in attesa di esaminare il parere che verrà espresso dalla Procura Generale del C.O.N.I.. Dispone che la Segreteria notifichi il presente provvedimento con i modi e termini previsti dall’art. 38 del C.G.S..
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