COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 50 del 10/03/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale 104 stagione sportiva 2015 – 2016 Reclamo della S.S. Audace Galluzzo avverso la decisione del G.S.T. che ha sanzionato il calciatore Antongiovanni Alessio con una squalifica per tre gare effettive. C.U. n.45 del 6/3/2016

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 50 del 10/03/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale 104 stagione sportiva 2015 – 2016 Reclamo della S.S. Audace Galluzzo avverso la decisione del G.S.T. che ha sanzionato il calciatore Antongiovanni Alessio con una squalifica per tre gare effettive. C.U. n.45 del 6/3/2016 Il calciatore in oggetto veniva espulso al 5’ del primo tempo per aver colpito, a gioco fermo, un giocatore avversario con un pugno al fianco. Per tale condotta violenta veniva sanzionato con una squalifica per tre giornate. Avverso il provvedimento del G.S. propone reclamo la “ S.S. AUDACE GALLUZZO” lamentandosi della eccessiva severità del provvedimento in contestazione. Infatti secondo la reclamante si sarebbe trattato di un normale scontro di gioco che faceva finire per terra entrambi i calciatori. In seguito al contatto il tesserato in oggetto finiva con la gamba sotto il corpo dell’avversario. Per rialzarsi appoggiava la mano sul corpo dell’avversario, con un movimento scomposto, ma senza alcuna violenza o intenzione di procurargli alcun danno. Evidentemente, secondo la reclamante il D.G.,ingannato dalla distanza, interpretava il gesto come una reazione. Reazione che, secondo la società, non aveva motivo di esistere, mancandone i presupposti. Anche il riferimento al pugno di media forza lascia perplessa la reclamante, ritenendo il colpo in contestazione come un gesto naturale, sfortunatamente male interpretato. L’arbitro nel supplemento di rapporto gara specifica che il tesserato in oggetto, in seguito ad un normale scontro di gioco, finiva per cadere per terra insieme all’avversario. Mentre i due giocatori si trovavano ancora per terra vedeva, chiaramente, il sig. Antongiovanni Alessio dare un pugno di media forza sul fianco dell’avversario. Questa Corte Sportiva di Appello Territoriale esaminati gli atti di gara ritiene provata la condotta violenta ascritta al tesserato in oggetto. Quanto descritto dall’arbitro nei suoi rapporti non può lasciare dubbi sul fatto che il sig. Alessio Antongiovanni abbia colpito con un pugno l’avversario. Il fatto che il colpo non abbia provocato conseguenze, rende corretta l’applicazione della sanzione minima prevista dal C.G.S. nei casi di condotta violenta nei confronti di un avversario. P.Q.M. Respinge il reclamo e ordina l’incameramento della relativa tassa.
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