COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 50 del 10/03/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale 110 stagione sportiva 2015/2016 Oggetto: Reclamo dell’Unione Sportiva Dilettantistica Marsiliana A.I.C.S. avverso la squalifica del giocatore Santi Niccolo per quattro gare (C.U. n. 45 del 18/02/2016).

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 50 del 10/03/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale 110 stagione sportiva 2015/2016 Oggetto: Reclamo dell'Unione Sportiva Dilettantistica Marsiliana A.I.C.S. avverso la squalifica del giocatore Santi Niccolo per quattro gare (C.U. n. 45 del 18/02/2016). Con rituale e tempestivo gravame, la Società Sportiva Marsiliana A.I.C.S. adiva questa Corte Sportiva d'Appello Territoriale contestando la decisione del G.S.T. specificata in epigrafe ed ancorata al comportamento prima violento e successivamente offensivo assunto dal giocatore Santi Niccolo; i fatti si riferiscono all’incontro esterno disputatosi in data 14 febbraio 2016 contro la società ospitante Maghianese. Il G.S.T. così motivava la propria decisione: “Espulso per condotta violenta verso un avversario in reazione, di poi lo offendeva”. L’impugnante ritiene eccessiva la sanzione irrogata perché, pur riconoscendo sia la sussistenza del contatto fisico sia delle espressioni ingiuriose, rileva che le condotte sarebbero state originate da un comportamento provocatorio ed aggressivo degli avversari. La società afferma che il Santi sarebbe stato accerchiato, spinto e colpito infine con uno schiaffo prima che lo stesso, verosimilmente impaurito, cominciasse a difendersi e conclude pertanto per la riduzione della squalifica. Il reclamo non può essere accolto. Nel supplemento arbitrale, espressamente richiesto da questa corte al fine di chiarire la dinamica dei fatti, il D.G., avuta contezza delle difese proposte nel reclamo, afferma che “il giocatore Santi Niccolo non è stato accerchiato da più giocatori della Maglianese ma infastidito da un solo giocatore, Puccini Marco”. Dunque l'arbitro conferma integralmente il contenuto del rapporto dettagliando il comportamento aggressivo del medesimo ed esclude, nel contempo, la sussistenza di qualsiasi provocazione oggettivamente percepibile. Non appare dunque sostenibile un'ipotesi di legittima difesa posto che l'avversario, nel caso concreto, stava esclusivamente rallentando la ripresa del gioco nell'azione di trattenere la palla tra le mani. Le Carte federali conferiscono fede privilegiata alla versione arbitrale che riveste l’indubbio merito della terzietà e nell'originario rapporto di gara, cui il supplemento fa completo rimando, il D.G. attesta di aver visto l'aggressione e aver anche ascoltato direttamente (dopo che il Santi aveva subito una condotta violenta da parte di un altro giocatore della Maglianese) le offese proferite. Peraltro sul punto anche la difesa sembra totalmente concorde. Non residua dunque alcun dubbio, con riferimento alla sussistenza dei fatti addebitati ed alla assenza di valide giustificazioni od esimenti, che possa attenuare le indubbie responsabilità personali su fatti non oggetto di contestazione. La sanzione riferita al calciatore dunque, analizzata sotto il profilo del “quantum”, appare conforme Per quanto attiene alla normativa in vigore, applicabile al caso di specie, occorre precisare che l'art.19 comma 4 lett. b) così recita: “Ai calciatori responsabili delle infrazioni di seguito indicate, commesse in occasione o durante la gara, è inflitta, salva l’applicazione di circostanze attenuanti o aggravanti, come sanzione minima la squalifica: a) per due giornate in caso di condotta gravemente antisportiva e in caso di condotta ingiuriosa o irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara. b) per tre giornate o a tempo determinato in caso di condotta violenta nei confronti di calciatori o altre persone presenti.” Dunque la sanzione minima di tre giornate, associata alla condotta violenta nei confronti dell'avversario, deve essere incrementata in ragione della modalità del colpo, vibrato a gioco fermo, e della successiva scomposta reazione verbale. P.Q.M. La Corte Sportiva d'Appello Territoriale respinge il reclamo e dispone l'incameramento della relativa tassa.
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