COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 50 del 10/03/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale 98 stagione sportiva 2015/2016 Gara Folgore Segromigno Piano – Barga (6-0) del 07 febbraio 2016. Campionato Giovanissimi B Provinciali. In C.U. n. 35 del 10 febbraio 2016 Delegazione Provinciale di Lucca. Reclama in proprio il dirigente Mori Leonardo dell’A.S. Barga avverso la seguente sanzione inflitta al medesimo dal Giudice Sportivo Territoriale per la Provincia di Lucca: “A CARICO DIRIGENTI INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ FINO AL 25/03/2016 MORI LEONARDO (BARGA) Allontanato per contegno offensivo nei confronti del D.G. alla notifica consegnava la bandierina in mano all’Arbitro, tenendo contegno irriguardoso”.

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 50 del 10/03/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale 98 stagione sportiva 2015/2016 Gara Folgore Segromigno Piano - Barga (6-0) del 07 febbraio 2016. Campionato Giovanissimi B Provinciali. In C.U. n. 35 del 10 febbraio 2016 Delegazione Provinciale di Lucca. Reclama in proprio il dirigente Mori Leonardo dell’A.S. Barga avverso la seguente sanzione inflitta al medesimo dal Giudice Sportivo Territoriale per la Provincia di Lucca: “A CARICO DIRIGENTI INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ FINO AL 25/03/2016 MORI LEONARDO (BARGA) Allontanato per contegno offensivo nei confronti del D.G. alla notifica consegnava la bandierina in mano all’Arbitro, tenendo contegno irriguardoso”. Il reclamante riferisce di aver chiesto al D.G., con tono tranquillo e sicuro, spiegazioni in merito ad una decisione tecnica assunta da quest’ultimo. Successivamente, a seguito dell’invito rivoltogli dallo stesso D.G. ad abbandonare il campo, il Mori – sempre a dire del medesimo – intendeva consegnare la bandierina in mano all’Arbitro e, a seguito del rifiuto di quest’ultimo di prenderla, l’avrebbe poggiata per terra allontanandosi. Alla luce di ciò il reclamante chiede a questo Collegio una revisione dell’accaduto. Richieste al D.G. osservazioni in merito all’episodio in questione, lo stesso conferma il contenuto del referto di gara precisando che le proteste del Mori non sono state affatto proferite in tono pacato, bensì ad alta voce e che l’atteggiamento di questi nel momento in cui intendeva consegnare la bandierina al D.G. era sicuramente sarcastico. Alla luce delle risultanze istruttorie, l’episodio addebitato al reclamante appare pienamente confermato nella sostanza sia per quanto riguarda le espressioni offensive rivolte in segno di protesta, sia per quanto riguarda il contegno irriguardoso tenuto al momento in cui il dirigente facente funzioni di assistente di parte lasciava il terreno di gioco abbandonando la bandierina per terra. Pertanto la sanzione inflitta in prime cure appare congrua rispetto a quanto contestato. P.Q.M. La Corte Sportiva di Appello Territoriale Toscana respinge il reclamo confermando la sanzione già irrogata dal G.S.T. per la Provincia di Lucca. Dispone addebitarsi la tassa di reclamo.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it