COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 128 del 26/02/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ ASD TIGROTTI MORRA IN RIFERIMENTO ALLA GARA TIGROTTI MORRA – PONTE D’ASSI DISPUTATA IL 07.02.2016, A MORRA, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 119 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DEL 07/02/2016, PUBBLICATO IN PARI DATA, IN RELAZIONE: ALL’AMMENDA DI €. 280,00 ALLA SOCIETA’ RECLAMANTE; ALLA SQUALIFICA AL CALCIATORE BIANCHI PAOLO PER CINQUE GARE; ALLA SQUALIFICA AL CALCIATORE SANTINI ALESSANDRO PER CINQUE GARE.

COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 128 del 26/02/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ ASD TIGROTTI MORRA IN RIFERIMENTO ALLA GARA TIGROTTI MORRA – PONTE D’ASSI DISPUTATA IL 07.02.2016, A MORRA, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 119 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DEL 07/02/2016, PUBBLICATO IN PARI DATA, IN RELAZIONE: ALL’AMMENDA DI €. 280,00 ALLA SOCIETA’ RECLAMANTE; ALLA SQUALIFICA AL CALCIATORE BIANCHI PAOLO PER CINQUE GARE; ALLA SQUALIFICA AL CALCIATORE SANTINI ALESSANDRO PER CINQUE GARE.HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 25.02.2016, la seguente decisione. MOTIVI DELLA DECISIONE Il Direttore di gara ha avuto modo di confermare il proprio referto e di chiarire che il comportamento ingiurioso e minaccioso proveniva tanto dai sostenitori della ASD Tigrotti Morra quanto dal Sig. Magino Margutti a lui presentatosi prima dell’inizio della gara in qualità di Presidente della società reclamante. Per quel che concerne i calciatori Bianchi Paolo e Santini Alessandro va rilevato che sempre in sede di audizione del direttore di gara e del dirigente della società reclamante ha trovato piena conferma il comportamento tenuto dal calciatore Bianchi Paolo mentre, per quel che concerne il calciatore Santini Alessandro deve essere in questa sede considerata la sostanziale mancanza di violenza. Alla luce di quanto precede la Corte, riduce la squalifica irrogata al calciatore Santini Alessandro a quattro giornate di gara. P.Q.M. In parziale accoglimento del reclamo, - Riduce a quattro giornate la squalifica inflitta al calciatore Santini Alessandro. - Conferma nel resto l’impugnata decisione del G.S. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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