DIVISIONE CALCIO A CINQUE – STAGIONE SPORTIVA – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N°553 Comunicato Ufficiale N.553 del 03.03.2016 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO COPPA ITALIA FINAL EIGHT SERIE A Gara: CITTA’ DI MONTESILVANO C5 – KAOS FUTSAL del 03.03.2016
DIVISIONE CALCIO A CINQUE – STAGIONE SPORTIVA - 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N°553
Comunicato Ufficiale N.553 del 03.03.2016
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
COPPA ITALIA FINAL EIGHT SERIE A
Gara: CITTA’ DI MONTESILVANO C5 - KAOS FUTSAL del 03.03.2016 RECLAMO PRESENTATO DALLA SOCIETA’ CITTA’ DI MONTESILVANO C5 Il Giudice Sportivo. Esaminato il gravame in oggetto, regolarmente prodotto secondo la procedura dei termini abbreviati di cui al C.U.208/FIGC del 27/11/2015, rileva: Con il ricorso in epigrafe la reclamante chiede che venga disposta la ripetizione della gara di che trattasi, sostenendo che nella esecuzione dei tiri di rigore la convenuta abbia impiegato come portiere un calciatore precedentemente escluso da quelli adibiti a calciare, il quale, ciò nonostante, restava regolarmente in campo e rimaneva a parare i tiri di rigore stessi. Eccepisce la convenuta la regolarità del proprio operato in quanto il calciatore in questione, escluso dal novero degli atleti indicati a calciare i tiri di rigore, veniva utilizzato solo come portiere per parare i tiri stessi, conformemente a quanto stabilito al riguardo dalla specifica procedura per determinare la vincente di una gara. Il ricorso è infondato e va respinto. Infatti, premesso che la predetta procedura prevede che i portieri e gli arbitri possano sempre restare nel rettangolo di gioco durante l’esecuzione dei tiri di rigore, il caso di che trattasi è espressamente disciplinato laddove è prescritto che “se una squadra deve ridurre il numero dei propri calciatori per eguagliarlo a quello della squadra avversaria, essa può escludere i portieri dai calciatori incaricati di eseguire i tiri di rigore”. Prosegue poi la norma precisando ulteriormente che “un portiere escluso dall’esecuzione dei tiri di rigore, al fine di eguagliare il numero dei calciatori della propria squadra a quello della squadra avversaria e che si trova quindi nella propria area tecnica, può sostituire il portiere della sua squadra in ogni momento”. Quanto sopra trova anche conferma nella guida pratica AIA, presente in calce al Regolamento di gioco, che alla voce “procedure per determinare la vincente di una gara” al punto n.8 espressamente afferma che “la squadra in superiorità numerica potrà escludere i portieri dai tiri, potendo questi solo parare”. Dalla disamina di quanto sopra, pertanto, non si riscontra alcuna irregolarità nella condotta posta in essere dalla Società KAOS FUTSAL durante la fase dell’esecuzione dei tiri di rigore. P.Q.M. decide: a) di respingere il ricorso omologando il risultato conseguito dalle due squadre al termine dell’incontro CITTA’ DI MONTESILVANO C5 - KAOS FUTSAL 5 – 6. b) La tassa di reclamo viene addebitata.
Share the post "DIVISIONE CALCIO A CINQUE – STAGIONE SPORTIVA – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N°553 Comunicato Ufficiale N.553 del 03.03.2016 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO COPPA ITALIA FINAL EIGHT SERIE A Gara: CITTA’ DI MONTESILVANO C5 – KAOS FUTSAL del 03.03.2016"