F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 011/CSA del 15 Settembre 2015 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 086/CSA del 03 Marzo 2016 e su www.figc.it 1. RICORSO CALCIO LECCO 1912 S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. DE ANGELI DAVIDE SEGUITO GARA AMICHEVOLE SAVONA/CALCIO LECCO DEL 29.7.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 17 del 01.09.2015)

F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 011/CSA del 15 Settembre 2015 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 086/CSA del 03 Marzo 2016 e su www.figc.it 1. RICORSO CALCIO LECCO 1912 S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. DE ANGELI DAVIDE SEGUITO GARA AMICHEVOLE SAVONA/CALCIO LECCO DEL 29.7.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 17 del 01.09.2015) Al 42° del primo tempo tempo, della gara Savona/Lecco (amichevole) disputata il 29.7.2015, il calciatore De Angeli Davide (Lecco) ed il calciatore Antonelli Nicolò (Savona) a gioco fermo si schiaffeggiavano reciprocamente. L’arbitro li espelleva ed il Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale, con delibera pubblicata sul Com. Uff. n. 17 del 1.9.2015, sanzionava con la squalifica per 3 gare effettive il calciatore del Lecco. Avverso tale decisione ha presentato ricorso la Società Lecco nell’interesse del calciatore, chiedendo il riesame di tutta la questione, alla luce del fatto che l’episodio scaturiva nell’ambito degli accadimenti avvenuti subito dopo una azione di gioco cui seguiva una “scaramuccia” tra i due giocatori che non lasciava traccia fisica alcuna. Secondo la Società non era una condotta violenta, bensì scorretta e antisportiva. Ciò posto, osserva questa Corte come la prospettata censura non merita accoglimento. Ed infatti, dall’esame del referto arbitrale emerge, in maniera inequivocabile, che il giocatore De Angeli ha colpito volontariamente, nonché a giuoco fermo, un avversario, non potendo a questo proposito trovare ingresso nel sistema qualsivoglia diversa interpretazione di parte, essendo i fatti avvenuti sotto la diretta visione dell’arbitro che ha puntualmente ricostruito gli stessi così come in quel momento percepiti. Del resto lo schiaffo non può essere omologato ad una mera condotta antisportiva e/o scorretta palesandosi di contro come un mezzo atto ad offendere. La circostanza che l’offesa non abbia avuto conseguenze lesive non vale ad elidere il dato comportamentale punito dalla norma incriminatrice. Consequenzialmente si ritiene che la fattispecie integra e perfeziona tutti gli elementi della condotta ascritta correttamente valutati pertanto dal Giudice Sportivo. Per questi motivi la C.S.A., respinge il ricorso come sopra proposto dal Calcio Lecco 1912 S.r.l. di Lecco. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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