F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 035/CSA del 05 Novembre 2015 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 087/CSA del 03 Marzo 2016 e su www.figc.it 2. RICORSO U.S.D. OLGINATESE AVVERSO LE SANZIONI: – SQUALIFICA DEL CAMPO DI GIUOCO FINO A 01.03.2016; – DISPUTA GARE IN CAMPO NEUTRO ED A PORTE CHIUSE FINO A 01.03.2016; – AMMENDA DI € 4.000,00; – INIBIZIONE FINO AL 29.10.2015 INFLITTA AL SIG. GIOVANNI VASSENA, INFLITTE ALLA SOCIETÀ RECLAMANTE SEGUITO GARA OLGINATESE/ CISERANO DEL 14.10.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 41 del 15.10.2015)

F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 035/CSA del 05 Novembre 2015 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 087/CSA del 03 Marzo 2016 e su www.figc.it 2. RICORSO U.S.D. OLGINATESE AVVERSO LE SANZIONI: - SQUALIFICA DEL CAMPO DI GIUOCO FINO A 01.03.2016; - DISPUTA GARE IN CAMPO NEUTRO ED A PORTE CHIUSE FINO A 01.03.2016; - AMMENDA DI € 4.000,00; - INIBIZIONE FINO AL 29.10.2015 INFLITTA AL SIG. GIOVANNI VASSENA, INFLITTE ALLA SOCIETÀ RECLAMANTE SEGUITO GARA OLGINATESE/ CISERANO DEL 14.10.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 41 del 15.10.2015) Al termine della gara Olginatese/Ciserano del 14.10.2015, uno degli assistenti dell’arbitro veniva colpito con una testata al volto da un sostenitore della squadra ospitante –introdottosi nell’area riservata – il quale in precedenza aveva spintonato l’arbitro, insultandolo e minacciandolo. Il Giudice Sportivo (cfr. Com. Uff. n 41 del 15.10.2015) infliggeva la squalifica del campo di gioco fino al 1.3.2016, con l’obbligo di disputa sino a tale data degli incontri in campo neutro ed a porte chiuse, oltre l’ammenda di € 4.000,00. Proponeva impugnazione – dopo il preannuncio di reclamo - la Società Olginatese chiedendo la riduzione delle sanzioni, anche in considerazione della circostanza che i fatti accaduti 3 non erano di gravità tale da comportare dette misure assolutamente afflittive ed al di fuori di ogni canone di equità e ragionevolezza (la Società rinunciava al preannuncio con riferimento all’inibizione nei confronti del proprio tesserato Sig. G. Vassena). Sottolineava la Società Olginatese - che richiamava una serie di precedenti di questa Cortecome fossero state prese tutte le misure idonee ad evitare le intemperanze dei tifosi stessi anche con un adeguato servizio di personale addetto al controllo dei varchi, e con una stretta collaborazione con l’Autorità di P.S.. In sostanza, rilevava la Società, che si era trattato di un episodio assolutamente imprevedibile e repentino che pur in presenza di una corretta adozione delle misure organizzative e della assistenza delle Forze dell’Ordine, non era stato possibile evitare. L’episodio poi proprio per l’immediato intervento dell’addetto all’arbitro della Società, non aveva avuto alcuna effettiva conseguenza sull’incolumità della terna arbitrale medesima. Ciò premesso rileva questa Corte come il ricorso sia parzialmente fondato. In primo luogo occorre porre rilievo, che ove anche effettivamente la Società Olginatese poteva aver adottato un sistema teso a prevenire ed elidere le possibili intemperanze dei propri tifosi, in realtà ciò, in concreto, non aveva del tutto eliminato il rischio che un’aggressione ai rappresentanti della Federazione, si realizzasse, come in effetti si è realizzata. Si osserva infatti che, la Società non può considerarsi esente dalle condotte ascritte alla propria tifoseria, pur avendo posto in essere delle misure di prevenzione, dovendo tenersi conto, comunque, del comportamento dei propri sostenitori in particolar modo per gli accadimenti che avvengono all’interno dell’impianto sportivo nell’ambito comunque di incontri che coinvolgono una cornice di pubblico ben circoscritta anche dalla dimensione del bacino di utenza della tifoseria stessa. A questo proposito è indubbio che i fatti come descritti nel rapporto degli ufficiali di gara, hanno palesato delle carenze organizzative foriere di possibili inconvenienti sull’incolumità degli Ufficiali stessi, con un significativo e peculiare pericolo e vulnus ai rappresentanti della Federazione. Non di meno non può non rilevarsi che la valutazione degli accadimenti debba essere effettuata tenendo, appunto, conto del fatto che l’aggressione è stata opera del gesto isolato di un soggetto immediatamente allontanato e non ha coinvolto un numero indeterminato di sostenitori - come tale quindi con potenzialità di ben più ampia portata- apparendo del tutto circoscritta e momentanea. Conseguenzialmente, sembra equo rimodulare la sanzione, anche in considerazione del fatto che, seppur colpiti, sia l’arbitro che il suo collaboratore non hanno riportato peculiari menomazioni. Ciò posto la Corte ritiene equo rideterminare la sanzione, per le ragioni sopra esposte, nella squalifica di 2 giornate campo neutro – porte chiuse -, nonché , successivamente l’obbligo di disputare le gare interne a porte chiuse sino al 31.12.2015, e nell’ammenda di € 2.000,00 (duemila). Per questi motivi la C.S.A. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società U.S.D. Olginatese di Olginate (Lecco) così ridetermina le sanzioni: - obbligo di disputa di 2 gare in campo neutro e a porte chiuse; - obbligo di disputa a porte chiuse delle gare interne successive alle 2 sopra menzionate fino al 31.12.2015; - riduzione della sanzione dell’ammenda ad € 2.000,00. Prende atto della rinuncia e dichiara estinto il procedimento in relazione alla posizione del Sig. Giovanni Vassena. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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