F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 077/CSA del 10 Febbraio2016 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 088/CSA del 03 Marzo 2016 e su www.figc.it 2. RICORSO VIGOR LAMEZIA S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC GIANNUSA VINCENZO SEGUITO GARA AGROPOLI/VIGOR LAMEZIA DEL 31.1.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 95 del 3.2.2016)
F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 077/CSA del 10 Febbraio2016 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 088/CSA del 03 Marzo 2016 e su www.figc.it
2. RICORSO VIGOR LAMEZIA S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC GIANNUSA VINCENZO SEGUITO GARA AGROPOLI/VIGOR LAMEZIA DEL 31.1.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 95 del 3.2.2016)
Con reclamo ritualmente proposto la Vigor Lamezia S.r.l. ha impugnato la decisione (Com. Uff. n. 96 del 3.2.2016) con la quale il Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale, seguito gara Agropoli/Vigor Lamezia del 31.1.2016, ha inflitto al calciatore Giannusa Vincenzo la squalifica per tre gare effettive poiché “espulso per somma di ammonizioni, alla notifica del provvedimento disciplinare profferiva all'Arbitro espressione irriguardosa”. Con i motivi scritti la reclamante ha rilevato che la condotta del Giannusi, pur non giustificabile, era stata determinata dalla tensione emotiva della gara ed in conseguenza ad una decisione tecnica dell'Arbitro. Ha, quindi, concluso chiedendo una riduzione della sanzione secondo un principio di maggiore equità. Alla seduta del 10.2.2016, tenutasi davanti alla Corte Sportiva d'Appello Nazionale – IIIa Sezione – nessuno è comparso per la reclamante. Il reclamo è privo di fondamento e deve essere rigettato. Osserva, all'uopo, questa Corte che la sanzione inflitta al Giannusa è del tutto corretta atteso che una giornata di squalifica è riferibile alla sua espulsione per somma di ammonizioni e le altre due per l'espressione irriguardosa rivolta all'Arbitro e ciò in applicazione dell'art. 19. n. 4, lett. a) C.G.S.. Per questi motivi la C.S.A. respinge il ricorso come sopra proposto dalla società Vigor Lamezia di Lamezia Terme. Dispone incamerarsi la tassa reclamo.
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