F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 077/CSA del 10 Febbraio2016 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 088/CSA del 03 Marzo 2016 e su www.figc.it 3. RICORSO U.S. AGROPOLI AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC CARDINALE ROBERTO SEGUITO GARA AGROPOLI/VIGOR LAMEZIA DEL 31.1.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 95 del 3.2.2016)
F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 077/CSA del 10 Febbraio2016 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 088/CSA del 03 Marzo 2016 e su www.figc.it
3. RICORSO U.S. AGROPOLI AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC CARDINALE ROBERTO SEGUITO GARA AGROPOLI/VIGOR LAMEZIA DEL 31.1.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 95 del 3.2.2016)
La società U.S. Agropoli, come rappresentata e assistita, ha proposto reclamo avverso la decisione adottata dal Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale della LND. pubblicata sul Com. Uff. n. 95 del 3.2.2016, con la quale è stata inflitta al proprio giocatore Cardinale Roberto (nr. 6) la punizione sportiva della squalifica per 3 gare effettive. Il Giudice di prime cure ha comminato la suddetta sanzione al calciatore “per avere, in gioco di svolgimento ma al di fuori del contesto di gioco, colpito un calciatore avversario, riverso a terra per un fallo subito, con una manata al volto”. Infatti, nel proprio referto il direttore di gara ha riferito che il calciatore di cui trattasi, al minuto 25’ del s.t., “a gioco fermo sferrava una manata ad un giocatore avversario in area di rigore, non recandogli tuttavia alcun danno fisico (vedi rapporto AA1 Allegato). Questa la dinamica dell’evento sanzionato, come, appunto, segnalata dall’assistente AA1: “al 25’ del secondo richiamavo l’attenzione dell’arbitro per segnalare che il numero 6 della società Agropoli, sig. Cardinale Roberto a giuoco in svolgimento, si avvicinava ad un calciatore ospite, rimasto a terra in seguito a un contatto di giuoco, e lo colpiva con una manata al volto, tuttavia non recandogli alcun danno”. La Società reclamante lamenta che l’eccessiva e sproporzionata sanzione sia scaturita per la visione parziale che, probabilmente aveva il primo assistente, in quanto abbondantemente coperto dal corpo dello stesso calciatore espulso, dovuto al fatto che la visuale di quest’ultimo è stata in qualche modo ostacolata dalle spalle dello stesso calciatore. 3 La ricorrente società deduce che non vi è stata manata al volto, anzi il giocatore espulso ha cercato di aiutare l’avversario a terra a rialzarsi, prendendolo per un braccio, subendo poi tra l’altro una breve spinta sulle braccia da parte dello stesso. Ed a tal fine, allega al ricorso le immagini di un breve video (pochi secondi), da cui sarebbe possibile vedere in maniera chiara l’esatto svolgimento della vicenda. Conclude, quindi, la società U.S. Agropoli, chiedendo la riduzione della sanzione nei confronti del giocatore Cardinale Roberto, da 3 a 2 giornate. Alla seduta svoltasi innanzi a questa Corte Sportiva di Appello Nazionale in data 10.2.2016 è comparso il sig. Francesco Savi per delega del presidente della società ricorrente, sig. Cerruti Domenico. Nel corso della propria discussione orale il rappresentante della società si è avvalso di immagini relative all’incidente per cui è causa e le ha illustrate. Chiusa la discussione, all’esito della camera di consiglio, questa Corte Sportiva di Appello Nazionale ha assunto la decisione di cui al dispositivo, sulla base dei seguenti motivi. In via preliminare, deve essere dichiarata l’inammissibilità della prova televisiva offerta. Il Collegio, quindi, nel merito, ha ritenuto opportuno acquisire un quadro probatorio completo e specifico, specie in ordine alla visuale dell’Assistente, attese le deduzioni di cui al ricorso. A tal fine, pertanto, con l’assistenza del rappresentante AIA, è stato sentito, per le vie brevi, il primo Assistente arbitrale. Questi ha sostanzialmente confermato il proprio rapporto di gara, pur precisando di non avere esatta certezza circa il punto preciso del corpo dell’avversario colpito dal calciatore Cardinale dell’Agropoli. Così precisato e definito il contesto probatorio di rilievo ai fini della decisione del presente procedimento, questa Corte ritiene che il ricorso meriti accoglimento, nei limiti e per le ragioni di seguito, in breve, indicate. Appare, anzitutto, incontroversa l’esistenza di un contatto tra i due calciatori di cui trattasi e, comunque, questo dato di fatto, così come la condotta del calciatore dell’Agropoli, deve darsi per acquisito alla luce dei referti ufficiali di gara e della relativa fede privilegiata agli stessi attribuita dall’ordinamento federale. Ciò premesso, ritiene, questo Collegio, che, ai fini della concreta determinazione della sanzione disciplinare possa essere valorizzata la circostanza che il suddetto contatto tra i due calciatori sia avvenuto in un contesto di tensione e di aspra contesa agonistica. Pertanto, anche alla luce della disposizione di cui all’art. 16, comma 1, CGS, tenuto conto degli elementi che connotano complessivamente la fattispecie, la Corte ritiene possibile una mitigazione della sanzione, che reputa equo rideterminare nella squalifica per 2 (due) giornate di gara effettive. Per questi motivi la C.S.A. sentito l’assistente dell’arbitro, in parziale accoglimento del ricorso, come sopra proposto dalla società U.S. Agropoli di Agropoli (Salerno), riduce a 2 le giornate di squalifica al calciatore Cardinale Roberto. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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