F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 077/CSA del 10 Febbraio2016 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 088/CSA del 03 Marzo 2016 e su www.figc.it 4. RICORSO A.S.D. TORRECUSO CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. TERRACCIANO MARIO SEGUITO GARA NARDÒ/TORRECUSO CALCIO DEL 31.1.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 95 del 3.2.2016)
F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 077/CSA del 10 Febbraio2016 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 088/CSA del 03 Marzo 2016 e su www.figc.it
4. RICORSO A.S.D. TORRECUSO CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. TERRACCIANO MARIO SEGUITO GARA NARDÒ/TORRECUSO CALCIO DEL 31.1.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 95 del 3.2.2016)
La società A.S.D. Torrecuso, come rappresentata e assistita, ha proposto reclamo avverso la decisione adottata dal Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale pubblicata sul Com. Uff. n. 95 del 3.2.2016, con la quale è stata inflitta al proprio calciatore Terraciano Mario la punizione sportiva della squalifica per 3 giornate effettive di gara, responsabile di aver « a gioco fermo, colpito un calciatore avversario con una gomitata al volto”. Secondo la prospettazione difensiva, tuttavia, la condotta del proprio giocatore non sarebbe configurata, nel referto dell’arbitro, quale gioco pericoloso, scorretto e/o violento atto a causare gravi danni all’avversario e siccome, sempre dal referto arbitrale, si evince che l’avversario colpito dalla gomitata ha ripreso regolarmente la gara, senza riportare pertanto alcun danno fisico, la 4 squalifica dovrebbe essere ridotta nella misura della gravità del gesto. Il ricorso non può trovare accoglimento per i seguenti motivi. La norma che disciplina la fattispecie è quella di cui all’art. 19, comma 4, C.G.S., che così dispone: «Ai calciatori responsabili delle infrazioni di seguito indicate, commesse in occasione o durante la gara, è inflitta, salva l’applicazione di circostanze attenuanti o aggravanti, come sanzione minima la squalifica a) per due giornate in caso di condotta gravemente antisportiva e in caso di condotta ingiuriosa o irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara; b) per tre giornate o a tempo determinato in caso di condotta violenta nei confronti di calciatori o altre persone presenti. La questione da risolvere ai fini della commisurazione della sanzione da applicare al caso di specie è, pertanto, quella della qualificazione del fatto di cui trattasi in termini di violenza o meno. Sotto siffatto profilo il referto del direttore di gara, riferisce indubbiamente di un fatto “violento”. Testualmente, si legge nel referto arbitrale, nel paragrafo relativo ai giocatori espulsi: “al 22’ del 1t il sig. Terraciano Mario (nr. 6) perché a gioco fermo e dopo aver subito un fallo tirava una gomitata al volto di un avversario. L’avversario dopo le cure del caso riprendeva la gara”. La fattispecie rientra, pertanto, nell’ambito della previsione di cui all’art. 19, comma 4, lett. b, C.G.S.. Infatti, alla luce della descrizione, precisa e dettagliata, del direttore di gara, la condotta tenuta nell’occasione dal calciatore Terraciano non può che essere considerata violenta, irrilevante rimanendo l’assenza di specifiche conseguenze lesive in capo al calciatore colpito che, ove sussistenti, avrebbero potuto semmai rilevare ai fini di un aggravamento della sanzione rispetto al contenimento della stessa nel minimo edittale. Congrua, quindi, in definitiva, la sanzione come determinata dal Giudice Sportivo, che merita, pertanto,conferma. Per questi motivi la C.S.A. respinge il ricorso come sopra proposto dalla società A.S.D. Torrecuso Calcio di Torrecuso (Benevento). Dispone incamerarsi la tassa reclamo.
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