F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 078/CSA del 16 Febbraio2016 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 089/CSA del 03 Marzo 2016 e su www.figc.it 2. RICORSO DEL SSDARL LUPARENSE SAN PAOLO F.C. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. PIGNAT ALBERTO SEGUITO GARA U. FINCANTIERI MONFALCONE/LUPARENSE SAN PAOLO F.C. DEL 6.2.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 98 dell’8.2.2016)

F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 078/CSA del 16 Febbraio2016 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 089/CSA del 03 Marzo 2016 e su www.figc.it 2. RICORSO DEL SSDARL LUPARENSE SAN PAOLO F.C. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. PIGNAT ALBERTO SEGUITO GARA U. FINCANTIERI MONFALCONE/LUPARENSE SAN PAOLO F.C. DEL 6.2.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 98 dell’8.2.2016) Il Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale della Lega Nazionale Dilettanti (Com. Uff. n. 98 in data 8.2.2016), in relazione alla gara del Campionato Serie D, Girone C U. Fincantieri Monfalcone/Luparense San Paolo F.C. svoltasi in data 6.2.2016, comminava la squalifica per 3 gare effettive nei confronti del giocatore della Luparense, Pignat Alberto, perché: “espulso per somma di ammonizioni, alla notifica del provvedimento disciplinare, si poneva davanti al viso dell’Arbitro e gli rivolgeva, urlando, espressioni gravemente irriguardose. Soltanto grazie all’intervento del suo capitano si riusciva ad allontanarlo dal recinto di gioco”. Nel reclamo presentato, la Luparense San Paolo lamenta l’eccessiva gravosità e severità della sanzione, atteso che il giocatore non ha profferito alcuna espressione irriguardosa nei confronti dell’arbitro, ma ha invece rivolto al medesimo una parola che, seppure poco consona, è ormai diventata di utilizzo corrente e comune. La reclamante chiede conclusivamente, tenuto conto dei precedenti della Giurisprudenza sportiva, in via principale, l’annullamento della decisione impugnata e, in subordine, la riduzione della squalifica. Ritiene la Corte che il ricorso meriti parziale accoglimento. Premesso che nella specie trattasi di espressione irriguardosa (equiparata a quella ingiuriosa) che va stigmatizzata ed è senz’altro meritevole di censura, ritiene tuttavia questo giudice di dover rimodulare l’entità della sanzione inflitta, onde renderla maggiormente aderente all’effettiva portata offensiva dei fatti in contestazione, anche tenuto conto che la parola scurrile usata è ormai entrata nel linguaggio corrente. 6 Ne consegue che in considerazione del disposto dell’art. 19 comma 4 lett. a) C.G.S., la sanzione va rideterminata nella squalifica non superiore a 2 giornate di gara. Per questi motivi la C.S.A. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società SSDARL Luparense San Paolo F.C. di Padova, riduce la sanzione della squalifica a 2 giornate effettive di gara. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it