F.I.G.C. – SETTORE TECNICO – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.settoretecnico.figc.it e sul Comunicato ufficiale Sett. Tecn n. 214 del 08 marzo 2016 Procedimento disciplinare a carico di PASQUALE PADALINO
F.I.G.C. – SETTORE TECNICO – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.settoretecnico.figc.it e sul Comunicato ufficiale Sett. Tecn n. 214 del 08 marzo 2016
Procedimento disciplinare a carico di PASQUALE PADALINO – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Taddei Elmi, Scarfone e Casale. Durante con compiti di segreteria. La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico: - considerato che il sig. PASQUALE PADALINO è stato deferito per rispondere della violazione di cui all’art. 1 bis, comma 1, del CGS e all’art. 38, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico con riferimento all’art. 94, comma 1, delle NOIF e in relazione all’art. 8, comma 11, del C.G.S. per aver percepito, come allenatore della società ASG Nocerina s.r.l., compensi in nero per € 6.893,00 complessivi da altre società comunque riconducibili ai sigg. Giovanni e Christian Citarella e ad Alfonso Faiella; ‐ esaminata la memoria difensiva del deferito del 29 gennaio 2016; - sentita la Procura Federale all’udienza del 4 marzo 2016 come da separato verbale; - valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto, in ragione anche del comportamento procedimentale la sanzione della squalifica di mesi quattro ed € 2.000,00 di ammenda. Ritenuto che: - occorre esaminare nell’ordine le eccezioni preliminari sollevate dal deferito, a partire da quella secondo cui la notifica dell’atto di deferimento effettuata a mani in occasione della udienza del 22 gennaio 2016 non sarebbe valida perché eseguita con una modalità non espressamente richiamata dall’art. 38, comma 8, CGS; - tale eccezione è palesemente infondata. Costituisce infatti principio generale e fondamentale della materia quello per cui la notificazione, indipendentemente dal mezzo con cui sia effettuata, è valida quando abbia raggiunto il proprio scopo, che è quello di mettere il destinatario dell’atto nelle condizioni di conoscerne il contenuto anche al fine di svolgere compiutamente nei termini le proprie difese, cosa che nella fattispecie è pienamente avvenuta, atteso che il deferito ha espressamente accettato tale forma di notificazione in occasione dell’udienza del 22 gennaio 2016, come si legge nel relativo verbale, ha ricevuto personalmente la consegna dell’atto di deferimento ed ha successivamente potuto svolgere le relative difese, come dimostrato dalla memoria del 29 gennaio 2016; del resto la notifica a mani costituisce modalità ordinaria e generale di notifica degli atti, cui si aggiungono le ipotesi previste dall’art. 38 comma 8 CGS; - l’eccezione in questione va quindi respinta in quanto palesemente infondata nonché contraria ad elementari principi di correttezza processuale e procedimentale, che peraltro assumono particolare rilievo in questa sede disciplinare; - in ogni caso, è opportuno evidenziare che anche la notificazione del deferimento precedentemente effettuata dalla Procura Federale a mezzo lettera raccomandata a.r. (che il deferito ha affermato non essersi mai perfezionata) è valida e si è compiutamente perfezionata, giacché, come risulta dai documenti depositati all’udienza del 4 marzo 2016 dalla stessa Procura Federale, l’atto di deferimento è stato spedito al domicilio del deferito quale risultante dall’ultimo contratto stipulato dal medesimo con la società Nocerina in data 4.11.2009 e quindi la relativa notificazione si è perfezionata per compiuta giacenza dell’atto presso gli uffici postali, come comprovato dal timbro postale recante la data del 14.12.2015; - in secondo luogo, il deferito eccepisce che il presente procedimento si sarebbe estinto per il decorso del termine di 90 giorni dall’esercizio dell’azione disciplinare previsto dall’art. 34 bis CGS; - anche questa eccezione è palesemente infondata, in quanto ai sensi dell’art. 38, comma 5, lett. c, CGS CONI, espressamente richiamato dall’art. 34 bis CGS FIGC, detto termine resta sospeso se il procedimento disciplinare è rinviato a richiesta dell’incolpato o del suo difensore, come avvenuto nella specie all’udienza del 22 gennaio 2016, con la conseguenza che, anche a voler prendere quale dies a quo quello indicato dal deferito, ossia quello del 5 novembre 2015, in ogni caso ad oggi non sarebbero ancora trascorsi 90 giorni, stante la sospensione del termine dal 22 gennaio 2016 al 4 marzo 2016; - peraltro, come fondatamente eccepito dalla Procura Federale, la Commissione ritiene che il dies a quo del suddetto termine, che la norma fissa nel giorno di esercizio dell’azione disciplinare, vada individuato non già nella data riportata sull’atto di deferimento (nella specie il 5.11.2015), ma nella data in cui il deferimento è portato a conoscenza del deferito, ossia nella data di perfezionamento della relativa notificazione, proprio perché è solo con la notifica dell’atto al deferito che ha inizio l’azione disciplinare, con la conseguenza che nel caso che ci occupa il temine in questione non è comunque spirato, sia che si voglia prendere in considerazione la data di compiuta giacenza del primo atto di deferimento (14.12.2015), sia che si voglia prendere in considerazione la data di notificazione a mani (avendo il deferito eccepito la nullità della prima notificazione ed avendo accettato e ricevuto l’atto di deferimento in data 22 gennaio 2016); - in terzo luogo, il deferito eccepisce la lesione del proprio diritto di difesa in quanto sostiene di non aver ricevuto gli atti del fascicolo allegati al deferimento; - anche questa eccezione risulta documentalmente smentita: con lettera raccomandata a.r. n. 151547555533-5, spedita dalla Segreteria di questa Commissione in data 12 gennaio 2016, è stata infatti trasmessa al deferito tutta la documentazione da lui richiesta; - ancora in via preliminare, il deferito eccepisce infine il difetto di competenza di questa Commissione e, più in generale, della giustizia sportiva, in quanto, a suo avviso, le somme oggetto del presente procedimento sarebbero state da lui percepite a titolo di diritti di immagine e in forza di un titolo contrattuale “privatistico” stipulato con altra società ed avulso dal rapporto sportivo, e dunque non a titolo di compenso per l’attività di allenatore, sicché esse non sarebbero rilevanti per l’ordinamento sportivo; - il deferito tuttavia non supporta tale sua affermazione con alcun elemento probatorio, non avendo egli depositato alcun documento idoneo allo scopo né tantomeno la scrittura privata da cui risulterebbe il diverso titolo fondante il suo diritto alla corresponsione della somma in questione; - anche questa eccezione si rivela pertanto da respingersi; - nel merito, i fatti oggetto del deferimento risultano documentalmente ed ampiamente comprovati, con conseguente responsabilità disciplinare del deferito che, a prescindere dagli aspetti fiscali della vicenda, che qui non rilevano, risulta aver percepito somme non indicate nei contratti depositati in Lega in violazione dell’art. 94 NOIF. P.Q.M. dichiara il sig. PASQUALE PADALINO responsabile dell’addebito disciplinare che è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica per mesi quattro e l’ammenda di € 2.500,00.