F.I.G.C. – SETTORE TECNICO – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.settoretecnico.figc.it e sul Comunicato ufficiale Sett. Tecn n. 214 del 08 marzo 2016 Procedimento disciplinare a carico di GIOVANNI CALISTA
F.I.G.C. – SETTORE TECNICO – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.settoretecnico.figc.it e sul Comunicato ufficiale Sett. Tecn n. 214 del 08 marzo 2016
Procedimento disciplinare a carico di GIOVANNI CALISTA – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Taddei Elmi, Scarfone, Casale. Durante con compiti di segreteria. La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico: - considerato che il sig. GIOVANNI CALISTA è stato deferito per rispondere della violazione di cui all’art. 1 bis, comma 1, del CGS anche in relazione a quanto previsto dagli articoli 38 comma 1, e 36, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico ed all’art 38, comma 1 e 40, comma 2, delle NOIF per avere: a) nella stagione sportiva 2014/15, svolto attività tecnica per la società ASD Colle Corbino, in assenza di tesseramento con la stessa; b) acquisito la titolarità di una tessera dirigenti, convalidata dal C.R. Abruzzo, richiesta dalla società stessa ed in tale veste essere iscritto in alcune distinte di gara, con la qualifica di dirigente accompagnatore, il tutto senza però la necessaria istanza di sospensiva al Settore Tecnico, come da normativa di riferimento; - valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica per mesi quattro. Ritenuto che: - i fatti contestati risultano sufficientemente comprovati nonché confermati dallo stesso deferito e dagli altri tesserati sentiti in fase istruttoria dalla Procura Federale (vedi dichiarazioni del sig Mergiotti e Chiavaroli); P.Q.M. dichiara il sig. GIOVANNI CALISTA responsabile dell’addebito disciplinare che è stato contestato e pertanto gli infligge la sanzione della squalifica per mesi quattro