F.I.G.C. – SETTORE TECNICO – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.settoretecnico.figc.it e sul Comunicato ufficiale Sett. Tecn n. 214 del 08 marzo 2016 Procedimento disciplinare a carico di PELLEGRINO CRISCITIELLO

F.I.G.C. – SETTORE TECNICO – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.settoretecnico.figc.it e sul Comunicato ufficiale Sett. Tecn n. 214 del 08 marzo 2016 Procedimento disciplinare a carico di PELLEGRINO CRISCITIELLO – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Taddei Elmi, Scarfone e Casale. Durante con compiti di segreteria. La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico: - considerato che il sig. PELLEGRINO CRISCITIELLO è stato deferito per rispondere della violazione di cui all’art. 1 bis, comma 1, del CGS in relazione all’art. 38, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico ed in riferimento anche a quanto prescritto dall’art 38, comma 1 e 4, delle NOIF nonché dall’art 41, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico perché nel corso della stessa stagione sportiva 2014/15, ha svolto dapprima l’attività di tecnico per la società U.S.D. Carotenuto e dal 27.02.2015, dopo essersi dimesso dalla suddetta società, ha svolto attività agonistica quale tesserato come calciatore dilettante per la società A.S.D. Real Forino; - valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica per mesi quattro. Ritenuto che: - i fatti contestati risultano documentalmente comprovati; P.Q.M. dichiara il sig. PELLEGRINO CRISCITIELLO responsabile dell’addebito disciplinare che è stato contestato e pertanto gli infligge la sanzione della squalifica per tre mesi e dieci giorni.
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