F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 059/TFN del 04 Marzo 2016 (109) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: Società AS Varese 1910 Spa e US Sassuolo Calcio Srl – (nota n. 5928/459 pf14-15 DP/fda del 14.12.2015).

F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare - 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 059/TFN del 04 Marzo 2016 (109) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: Società AS Varese 1910 Spa e US Sassuolo Calcio Srl - (nota n. 5928/459 pf14-15 DP/fda del 14.12.2015). Il deferimento La Procura Federale della F.I.G.C., con la suindicata nota del 14 dicembre 2015, ha deferito dinanzi a questo Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare: 1) la Società AS Varese 1910 Spa per rispondere: a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 4 comma 2 CGS, della violazione attribuita al Sig. Raffaele Pucino, proprio tesserato fino alla data del 1.9.2013 , al quale era stata contestata l'inosservanza di quanto disposto dall'art. 1bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva (CGS), in relazione agli artt. 16 comma 1 e 6 del Regolamento Agenti di Calciatori in vigore fino al 31.3.2015, per essersi avvalso dal 20.6.2013 dell'opera dell'agente di calciatori, Sig. Giuseppe Galli, senza avere conferito allo stesso alcun mandato scritto su modulo predisposto dalla FIGC; 2) la Società US Sassuolo Calcio Srl per rispondere: a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 4 comma 2 CGS, della violazione attribuita al Sig. Raffaele Pucino, proprio tesserato fino alla data del 24.7.2014 , al quale era stata contestata l'inosservanza di quanto disposto dall'art. 1bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva (CGS), in relazione agli artt. 16 comma 1 e 6 del Regolamento Agenti di Calciatori in vigore fino al 31.3.2015, per essersi avvalso dal 20.6.2013 dell'opera dell' agente di calciatori, Sig. Giuseppe Galli, senza avere conferito allo stesso alcun mandato scritto su modulo predisposto dalla FIGC. Svolgimento del procedimento Con la suindicata nota del 14 dicembre 2015 la Procura Federale della F.I.G.C. ha deferito dinanzi a questo Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, le Società AS Varese 1910 Spa e US Sassuolo Calcio Srl a seguito di un esposto presentato dall'agente di calciatori, Sig. Giuseppe Bonetto, il quale in data 9.1.2015 aveva segnalato alcune irregolarità relative alla gestione del giocatore Raffaele Pucino e all'attività dell'agente di calciatori Giuseppe Galli. Le indagini prontamente disposte ed eseguite dalla Procura Federale hanno consentito di acquisire le copie di numerosi articoli di giornale pubblicati in via telematica nel periodo dal 23.6.2013 al 17.9.2014, da cui è emerso che il Sig. Giuseppe Galli, agente di calciatori, aveva rilasciato a diversi giornalisti numerose interviste riguardanti le trattative avute, in quanto agente del calciatore, con diverse Società per il tesseramento del Raffaele Pucino. Sono state altresì acquisite le copie dei contratti stipulati dal Raffaele Pucino con le Società AS Varese 1910 Spa, AC Chievo Verona Srl, US Sassuolo Calcio Srl, Delfino Pescara 1936 Srl. Ed è stato accertato che presso la Commissione Agenti della FIGC non era stato mai depositato alcun mandato fra il calciatore Pucino e l'agente Galli. Il Procuratore Federale ha anche proceduto all'audizione dell'agente Galli e del calciatore Pucino, i quali hanno fornito la propria versione del rapporto che li aveva riguardati. In esito alle suddette indagini, la Procura Federale della FIGC ha inviato la prevista comunicazione di conclusione delle indagini sia nei confronti del Pucino sia nei confronti dell'agente Galli, cui sono state contestate le violazioni dell'art. 1 bis comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva e del Regolamento Agenti di Calciatori della FIGC, il primo per essersi avvalso dell'opera dell'agente di calciatori Galli senza avergli conferito alcun mandato scritto, e il secondo per avere prestato la sua opera di assistenza come agente del calciatore Pucino senza avere ottenuto alcun mandato scritto. Il calciatore Pucino e l'agente Giuseppe Galli hanno allora deciso di inoltrare alla Procura Federale della FIGC separate istanze con cui hanno chiesto di definire le rispettive posizioni con l'applicazione concordata ai sensi dell'art. 32 sexies CGS delle rispettive sanzioni. Entrambi gli accordi sono stati ratificati con provvedimento del Presidente della FIGC pubblicati sul C.U. n. 190/A del 11.11.2015. A questo punto la Procura Federale ha formalizzato il predetto atto di deferimento nei confronti delle Società AS Varese 1910 Spa e US Sassuolo Calcio Srl, in relazione ai diversi periodi nei quali il Pucino figurava all'epoca tesserato con ciascuna delle due Società. Fissata l’udienza dinnanzi a questo Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, è pervenuta in data 25.02.2016 una memoria difensiva della Società US Sassuolo Calcio Srl, alla quale sono stati allegati alcuni documenti relativi alla variazione di tesseramento del calciatore Pucino dalla Società AC Chievo Verona alla Società US Sassuolo Calcio e un modulo di risoluzione della compartecipazione del giocatore fra le due citate Società. I difensori hanno infatti premesso che il calciatore Pucino era tesserato con l'AS Varese 1910 Spa alla data del 13.8.2012 e che in data 2.9.2013 il medesimo è stato trasferito a titolo definitivo all'AC Chievo Verona Srl. Nella stessa data del 2.9.2013 il giocatore è stato ceduto in “comproprietà” all'US Sassuolo Calcio Srl (con accordo di partecipazione in favore della Società veronese). Successivamente in data 18.6.2014 le Società AC Chievo Verona e US Sassuolo Calcio hanno deciso di risolvere l'accordo di partecipazione in favore del club veronese, con conseguente rientro del Pucino al Chievo a partire dal 1.7.2014. Sulla base di queste premesse, i difensori dell'US Sassuolo Calcio hanno chiesto il proscioglimento della Società per mancanza di violazioni disciplinari addebitabili al calciatore nel periodo di tesseramento dello stesso. Ed invero, l'US Sassuolo Calcio aveva proceduto al tesseramento del Pucino in data 2.9.2013, cioè subito dopo la conclusione dell'accordo di compartecipazione con la Società AC Chievo Verona, ma il calciatore, secondo la difesa, a questo punto non aveva più necessità di essere assistito da un Agente di calciatori, avendo appena sottoscritto contratti pluriennali con il Chievo e con il Sassuolo. Il rapporto di lavoro del Sassuolo con il Pucino era cioè iniziato dopo che egli aveva posto in essere la condotta illecita contestatagli, cioè la stipulazione del contratto di prestazione sportiva. D'altra parte, al momento della risoluzione della “comproprietà” non era necessaria la partecipazione del Pucino. I difensori dell'US Sassuolo Calcio Srl hanno in subordine chiesto il proscioglimento della Società, in quanto il comportamento del calciatore riguarda la propria sfera personale e privata, senza alcuna connessione con gli interessi della Società. Ed ancora più in subordine il contenimento della sanzione nella misura dell'ammonizione. All'udienza del 2 marzo c.a. è comparso il rappresentante della Procura Federale, che ha chiesto che le due Società deferite siano condannate alla sanzione dell'ammenda nella misura di euro 5.000,00 ciascuna. È comparso anche il difensore della Società US Sassuolo Calcio Srl che ha insistito nella richiesta di proscioglimento della Società. Motivi della decisione Ciò premesso, si osserva che gli atti acquisiti non forniscono la prova certa oltre ogni ragionevole dubbio dell’effettiva sussistenza di un rapporto procuratorio di fatto ipotizzato dalla Procura Federale tra il calciatore e l’agente Galli Giuseppe relativamente ai fatti contestati, e di conseguenza si ritiene che non sussistano gli elementi sufficienti per affermare la responsabilità oggettiva della Società. Infatti le notizie riportate negli articoli di stampa non trovano riscontro in ulteriori elementi di prova, e tantomeno nelle dichiarazioni rese dai deferiti in sede di audizione innanzi alla Procura Federale nel corso delle indagini. Sicché deve pronunciarsi il proscioglimento delle due Società deferite. P.Q.M. Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, dichiara di non doversi procedere nei confronti delle Società AS Varese 1910 Spa e US Sassuolo Calcio Srl in ordine agli addebiti loro rispettivamente contestati, perché i fatti non sussistono.
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