FIGC – Presidente Federale – Stagione sportiva 2015-2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 279/A del 17/02/2016 – Applicazione sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: RAFFAELE PIPOLA – società A.S.D CALCIO POMIGLIANO

FIGC – Presidente Federale – Stagione sportiva 2015-2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 279/A del 17/02/2016 – Applicazione sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: RAFFAELE PIPOLA - società A.S.D CALCIO POMIGLIANO − Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 963 pf 14/15 adottato nei confronti del Sig. RAFFAELE PIPOLA e della società A.S.D CALCIO POMIGLIANO, avente ad oggetto la seguente condotta: RAFFAELE PIPOLA, all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della società A.S.D. Calcio Pomigliano: per la violazione di cui all’art. 10 comma 3 bis del C.G.S. in relazione al punto 8) pagina 3 del Comunicato Ufficiale n. 138 del 26 maggio 2014 della Lega Nazionale Dilettanti, per non aver provveduto entro il termine dell’11 luglio 2014 a depositare la documentazione attestante il pagamento di quanto dovuto (liberatoria) in favore di un proprio tesserato (calciatore Antonio Manzillo) come prescritto al punto 8) pag.3 del citato C.U.; A.S.D CALCIO POMIGLIANO, per responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4, comma 1, del C.G.S.; − vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. RAFFAELE PIPOLA e dal Sig. GENNARO CERASO in qualità di Presidente pro tempore, nell’interesse della società A.S.D CALCIO POMIGLIANO; − vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport; − vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale; − rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 20 giorni di inibizione per il Sig. RAFFAELE PIPOLA e di € 700,00 di ammenda per la società A.S.D CALCIO POMIGLIANO; si rende noto l’accordo come sopra menzionato. Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.
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