FIGC – Presidente Federale – Stagione sportiva 2015-2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 280/A del 18/02/2016 – Applicazione sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: PAOLO BATTOCCHI – società U.S. FOLGORE CARATESE A.S.D.

FIGC – Presidente Federale – Stagione sportiva 2015-2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 280/A del 18/02/2016 – Applicazione sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: PAOLO BATTOCCHI - società U.S. FOLGORE CARATESE A.S.D. − Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 934 pf 14/15 adottato nei confronti del Sig. PAOLO BATTOCCHI e della società U.S. FOLGORE CARATESE A.S.D., avente ad oggetto la seguente condotta: PAOLO BATTOCCHI, all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della società U.S. FOLGORE CARATESE A.S.D., per la violazione di cui all’art. 10 co. 3 bis del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione ai punti 2) pagina 1 e 5) pagina 3 del Comunicato Ufficiale della L.N.D. N° 138 del 26/05/2014 per non aver provveduto entro il termine dell’11 luglio 2014 a depositare copia del Verbale dell’Assemblea Societaria contenente l’attribuzione delle cariche sociali per la stagione sportiva 2014/2015, nonché a depositare l’originale della fideiussione bancaria così come previsto nel succitato Comunicato Ufficiale; U.S. FOLGORE CARATESE A.S.D., per responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva; − vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. PAOLO BATTOCCHI e dal Sig. GIORGIO BORGONOVO, in qualità di Presidente pro tempore, nell’interesse della società U.S. FOLGORE CARATESE A.S.D.; − vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport; − vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale; − rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 40 giorni di inibizione per il Sig. PAOLO BATTOCCHI e di € 1.200,00 (milleduecento) di ammenda per la società U.S. FOLGORE CARATESE A.S.D.; si rende noto l’accordo come sopra menzionato. Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.
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