FIGC – Presidente Federale – Stagione sportiva 2015-2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 281/A del 18/02/2016 – Applicazione sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: MATTEO BOVO – ANDREA SERVADIO – COSTANTINO BARETTA – società ASD BORGOFORTE

FIGC – Presidente Federale – Stagione sportiva 2015-2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 281/A del 18/02/2016 – Applicazione sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: MATTEO BOVO - ANDREA SERVADIO - COSTANTINO BARETTA - società ASD BORGOFORTE − Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 427 pf 15/16 adottato nei confronti del Sig. MATTEO BOVO, del Sig. ANDREA SERVADIO, del Sig. COSTANTINO BARETTA e della società ASD BORGOFORTE, avente ad oggetto la seguente condotta: Matteo BOVO, calciatore, in violazione dell’art. 1 bis, commi 1 e 5, del C.G.S., in relazione agli artt. 10, comma 2, del C.G.S., 39 delle N.O.I.F. e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F., per aver disputato le gare successivamente elencate nelle file della Soc. ASD BORGOFORTE, senza averne titolo perché non tesserato: Campionato di terza categoria Veneto – girone C 20.09.2015 Borgoforte – Pegolotte 27.09.2015 Noventana – Borgoforte 04.10.2015 Borgoforte – S. Marco Calcio 11.10.2015 Brusegana – Borgoforte Gare della “Coppa Città di Padova per Società di terza categoria” – girone H 13.09.2015 Beverare – Borgoforte 23.09.2015 Borgoforte – Codevigo; Andrea SERVADIO, Dirigente Accompagnatore Ufficiale della Società ASD BORGOFORTE, in violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del C.G.S., in relazione all’art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F., per aver svolto le funzioni di Accompagnatore Ufficiale della squadra della stessa Società in occasione delle gare successivamente elencate in cui è stato impiegato in posizione irregolare, in quanto non tesserato, il calciatore Matteo BOVO, sottoscrivendo la relativa distinta con attestazione di regolare tesseramento del calciatore stesso consegnata al Direttore della Gara: Campionato di terza categoria Veneto – girone C 20.09.2015 Borgoforte – Pegolotte 27.09.2015 Noventana – Borgoforte 04.10.2015 Borgoforte – S. Marco Calcio Gare della “Coppa Città di Padova per Società di terza categoria” – girone H 13.09.2015 Beverare – Borgoforte 23.09.2015 Borgoforte – Codevigo; Costantino BARETTA, Dirigente Accompagnatore Ufficiale della Società ASD BORGOFORTE, in violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del C.G.S., in relazione all’art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F., per aver egli svolto le funzioni di Accompagnatore Ufficiale della squadra della stessa Società in occasione della gara successivamente indicata in cui è stato impiegato in posizione irregolare, in quanto non tesserato, il calciatore Matteo BOVO, sottoscrivendo la relativa distinta con attestazione di regolare tesseramento del calciatore stesso consegnata al Direttore della Gara: Campionato di terza categoria Veneto – girone C 11.10.2015 Brusegana – Borgoforte; ASD BORGOFORTE, per responsabilità diretta ed oggettiva, ex art. 4, commi 1 e 2, del C.G.S., in quanto società alla quale appartenevano al momento di commissione dei fatti e, comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l’attività sopra contestata, ai sensi dell’art. 1 bis, comma 5 del C.G.S., i soggetti avvisati; − vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Matteo BOVO, dal Sig. Andrea SERVADIO, dal Sig. Costantino BARETTA e dal Sig. Andrea Morandi, per conto della società ASD BORGOFORTE, nella qualità di Presidente; − vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport; − vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale; − rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 2 giornate di squalifica da scontarsi nel corrente Campionato di terza categoria Veneto e 1 giornata di squalifica da scontarsi nella prossima edizione della “Coppa Città di Padova” per il Sig. Matteo BOVO, 100 giorni di inibizione per il Sig. Andrea SERVADIO, 20 giorni di inibizione per il Sig. Costantino BARETTA e 2 punti di penalizzazione da scontarsi nel corrente Campionato di terza categoria Veneto, 1 punto di penalizzazione da scontarsi nella prossima edizione della “Coppa Città di Padova” più € 300 di ammenda per la società ASD BORGOFORTE; si rende noto l’accordo come sopra menzionato. Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.
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