FIGC – Presidente Federale – Stagione sportiva 2015-2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 283/A del 18/02/2016 – Applicazione sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: MARCO ZAMPARO – LORIS URBANO – PIERANGELO ZAMMARCHI -MIRKO MAIERON – società AC PALUZZA

FIGC – Presidente Federale – Stagione sportiva 2015-2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 283/A del 18/02/2016 – Applicazione sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: MARCO ZAMPARO - LORIS URBANO - PIERANGELO ZAMMARCHI -MIRKO MAIERON - società AC PALUZZA − Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 231 pf 15/16 adottato nei confronti del Sig. MARCO ZAMPARO, del Sig. LORIS URBANO, del Sig. PIERANGELO ZAMMARCHI, del Sig. MIRKO MAIERON e della società AC PALUZZA, avente ad oggetto la seguente condotta: Marco ZAMPARO, calciatore, in violazione degli artt. 1 bis, comma 1, e 10, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità e delle norme in materia di tesseramento, per aver preso parte alle seguenti 12 gare: Campionato Carnico stagione sportiva 2014-15 e 2015-2016 03.05.2015 Bordano – PALUZZA 10.05.2015 PALUZZA – Edera 24.05.2015 Villa – PALUZZA 02.06.2015 Cedarchis –PALUZZA 06.06.2015 PALUZZA – Ovarese 05.07.2015 PALUZZA – Mobilieri 12.07.2015 Arta Terme – PALUZZA 19.07.2015 PALUZZA – Real 26.07.2015 PALUZZA – Bordano 02.08.2015 Edera – PALUZZA 06.08.2015 Frusca – PALUZZA 30.08.2015 PALUZZA – Cedarchis nelle fila della Società PALUZZA senza averne titolo perché tesserato con la Società ASD Mobilieri Sutrio. Al suddetto calciatore si applica l'art. 1 bis, comma 5, del C.G.S. avendo svolto attività nell'interesse della Società PALUZZA; Loris URBANO, Presidente della Società PALUZZA, in violazione degli artt. 1 bis, comma 1, e 10, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità e delle norme in materia di tesseramento, per aver sottoscritto la distinta delle seguenti 2 gare: Campionato Carnico stagione sportiva 2014-15 e 2015-2016 02.08.2015 Edera - PALUZZA 06.08.2015 Frusca - PALUZZA; Pierangelo ZAMMARCHI, Dirigente della Società PALUZZA, in violazione degli artt. 1 bis, comma 1, e 10, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità e delle norme in materia di tesseramento, per aver sottoscritto la distinta delle seguenti 7 gare: Campionato Carnico stagione sportiva 2014-15 e 2015-2016 03.05.2015 Bordano – PALUZZA 02.06.2015 Cedarchis – PALUZZA 06.06.2015 PALUZZA – Ovarese 05.07.2015 PALUZZA – Mobilieri 12.07.2015 Arta Terme – PALUZZA 19.07.2015 PALUZZA – Real 26.07.2015 PALUZZA – Bordano in cui dichiarava quanto segue: “Il sottoscritto Dirigente Accompagnatore Ufficiale dichiara che i giocatori sono regolarmente tesserati e partecipano alla gara sotto la responsabilità della Società di appartenenza, giusto le norme vigenti”. Ciò malgrado il calciatore Marco ZAMPARO non ne avesse titolo perché non tesserato con la Società PALUZZA; Mirko MAIERON, Dirigente della Società PALUZZA, in violazione degli artt. 1 bis, comma 1, e 10, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità e delle norme in materia di tesseramento, per aver sottoscritto la distinta delle seguenti 2 gare: Campionato Carnico stagione sportiva 2014-15 e 2015-2016 10.05.2015 PALUZZA – Edera 24.05.2015 Villa – PALUZZA; AC PALUZZA, a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 4, comma 2, del C.G.S., per le violazioni ascritte ai propri tesserati ovvero ai soggetti che comunque abbiano svolto attività nel suo interesse, ai sensi dell'art.1 bis, comma 5, C.G.S.; − vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Marco ZAMPARO, dal Sig. Loris URBANO per suo conto e, in qualità di Presidente, per la società AC PALUZZA, dal Sig. PIERANGELO ZAMMARCHI e dal Sig. Mirko MAIERON; − vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport; − vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale; − rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 4 (quattro) giornate di squalifica da scontarsi in occasione della prossima edizione del Campionato Carnico per il Sig. Marco ZAMPARO, 70 giorni di inibizione per il Sig. Pierangelo ZAMMARCHI, 20 giorni di inibizione per il Sig. Mirko MAIERON, 20 giorni di inibizione per il Sig. Loris URBANO e 4 (quattro) punti di penalizzazione da scontarsi in occasione della prossima edizione del Campionato Carnico più euro 300,00 di ammenda per la società AC PALUZZA; si rende noto l’accordo come sopra menzionato. Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.
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