FIGC – Presidente Federale – Stagione sportiva 2015-2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 288/A del 23/02/2016 – Applicazione sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: BLERIM DZEMAILI – società GENOA CRICKET & F.C. S.p.A.
FIGC – Presidente Federale – Stagione sportiva 2015-2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 288/A del 23/02/2016 – Applicazione sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: BLERIM DZEMAILI - società GENOA CRICKET & F.C. S.p.A.
− Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 424 pf 15/16 adottato nei confronti del Sig. BLERIM DZEMAILI e della società GENOA CRICKET & F.C. S.p.A., avente ad oggetto la seguente condotta: Blerim DZEMAILI, in violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere, al termine della gara del campionato di Serie A Genoa-Sassuolo, disputata allo Stadio “Luigi Ferraris” di Genova in data 22.11.2015, in occasione della seconda segnatura della propria squadra realizzata al 95’ minuto di giuoco, esultato in modo antisportivo indirizzando il gesto c.d. dell’ombrello (mano sinistra all’altezza dell’avambraccio destro) nei confronti del pubblico assiepato in Curva Sud dietro la porta del Sassuolo, in atteggiamento platealmente offensivo e di scherno; GENOA CRICKET & F.C. S.p.A., per responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 4, comma 2, del C.G.S., in quanto società alla quale apparteneva il predetto calciatore al momento della commissione dei fatti e, comunque nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l’attività sopra contestata; − vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Blerim DZEMAILI e dal Dott. Alessandro Zarbano nell’interesse della società GENOA CRICKET & F.C. S.p.A., in qualità di Amministratore Delegato e legale rappresentante pro-tempore; − vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport; − vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale; − rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di € 2.500,00 di ammenda per il Sig. Blerim DZAMAILI e di € 2.500,00 di ammenda per la società GENOA CRICKET & F.C. S.p.A.; si rende noto l’accordo come sopra menzionato. Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.
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