FIGC – Presidente Federale – Stagione sportiva 2015-2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 291/A del 25/02/2016 – Applicazione sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: ANTONIO PERCASSI – società ATALANTA B.C. S.p.A.
FIGC – Presidente Federale – Stagione sportiva 2015-2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 291/A del 25/02/2016 – Applicazione sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: ANTONIO PERCASSI - società ATALANTA B.C. S.p.A.
− Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 469 pf 15/16 adottato nei confronti del Sig. ANTONIO PERCASSI e della società ATALANTA B.C. S.p.A., avente ad oggetto la seguente condotta: Antonio PERCASSI, Presidente e legale rappresentante della società ATALANTA B.C. S.p.A., in violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del CGS in relazione al Titolo II) - Criteri Infrastrutturali – lettera A), punto 1), sub b) del C. U. n. 188/A del 26.03.2015, per aver depositato oltre il termine del 20.06.2015, previsto dalla normativa federale, la documentazione attestante la disponibilità dello Stadio Comunale “Atleti Azzurri d’Italia” di Bergamo.; ATALANTA B.C. S.p.A., per responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del CGS, in quanto società alla quale apparteneva il soggetto avvisato al momento della commissione dei fatti; − vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Antonio PERCASSI in proprio e, in qualità di Presidente, nell’interesse della società ATALANTA B.C. S.p.A.; − vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport; − vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale; − rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di giorni 20 (venti) di inibizione per il Sig. Antonio PERCASSI e di € 13.400,00 (tredicimilaquattrocento/00) di ammenda per la società ATALANTA B.C. S.p.A.; si rende noto l’accordo come sopra menzionato. Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.