FIGC – Presidente Federale – Stagione sportiva 2015-2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 295/A del 03/03/2016 – Applicazione sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: PIETRO LEONARDI

FIGC – Presidente Federale – Stagione sportiva 2015-2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 295/A del 03/03/2016 – Applicazione sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: PIETRO LEONARDI - Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 158 pf 14-15 adottato nei confronti del Sig. PIETRO LEONARDI, avente ad oggetto la seguente condotta: PIETRO LEONARDI, Amministratore Delegato del Parma F.C. S.p.A., per la violazione dell’art. 1 bis comma 1, del C.G.S., anche in relazione all’art. 10 commi 1 e 2 C.G.S., per aver consentito al Sig. Giuliano Pesce l’utilizzo della sede societaria del Parma F.C. S.p.A., nonché la modulistica ivi presente, al fine della sottoscrizione di un contratto, in realtà mai depositato, tra il calciatore Vinatzer Jan Martin e la società Parma F.C. S.p.A., omettendo, peraltro, qualsivoglia controllo richiestogli in virtù del ruolo esercitato. vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. PIETRO LEONARDI; vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport; vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale; rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 1 mese di inibizione e 8.000,00 Euro di ammenda al Sig. PIETRO LEONARDI; si rende noto l’accordo come sopra menzionato. Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.
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