FIGC – Presidente Federale – Stagione sportiva 2015-2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 296/A del 03/03/2016 – Applicazione sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: RINALDO GHELFI – società F.C. INTERNAZIONALE MILANO S.P.A.
FIGC – Presidente Federale – Stagione sportiva 2015-2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 296/A del 03/03/2016 – Applicazione sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: RINALDO GHELFI - società F.C. INTERNAZIONALE MILANO S.P.A.
- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 413 pf 13/14 adottato nei confronti del Sig. RINALDO GHELFI, e della società F.C. INTERNAZIONALE MILANO S.P.A., avente ad oggetto la seguente condotta: RINALDO GHELFI, all’epoca dei fatti dirigente con poteri di rappresentanza della società Football Club Internazionale Milano S.p.A., in violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto dagli artt. 16, comma 8, e 20, commi 2, 5 e 9, del Regolamento agenti vigente dall’8.4.2010 al 31.03.2015, per essersi avvalso dell'opera professionale dell'agente Giorgio De Giorgis in forza di mandato ritualmente conferitogli, con validità dal 21.8.2013 al 31.1.2014, mentre l’agente Carlo Volpi rappresentava il calciatore Michael Ventre in forza di formale mandato rilasciatogli con validità dal 15.8.2013 al 15.8.2015, nell'ambito della stipulazione del contratto tra il citato calciatore e la società del 2.9.2013, determinando una situazione di conflitto di interessi in quanto tra il Volpi ed il De Giorgis era in essere un rapporto di collaborazione e cooperazione costante e permanente; F.C. INTERNAZIONALE MILANO S.P.A., per responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4, comma 1, del C.G.S. per le condotte ascritte ai propri tesserati titolari di poteri di rappresentanza; vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. RINALDO GHELFI e dalla società F.C. INTERNAZIONALE MILANO S.P.A., nella persona del proprio legale rappresentante; vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport; vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale; rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di € 10.000,00 di ammenda per il Signor RINALDO GHELFI e di € 6.000,00 la società F.C. INTERNAZIONALE MILANO S.P.A.; si rende noto l’accordo come sopra menzionato. Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.
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