LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 244 del 02.03.2016 DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI 16)RICORSO DEL CALCIATORE Daniel GIUSTI/A.S.D.FORTIS JUVENTUS 1909

LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 244 del 02.03.2016 DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI 16)RICORSO DEL CALCIATORE Daniel GIUSTI/A.S.D.FORTIS JUVENTUS 1909 Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 20/09/2015 il sig. Daniel GIUSTI si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società A.S.D.FORTIS JUVENTUS 1909 un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €.2.000,00 relativamente alla Stagione Sportiva2014/15.Precisando di non aver percepito alcuna rata, richiedeva la condanna della Società al pagamento della comma di €.800,00 relativa ai mesi di Settembre-Ottobre-Novembre e Dicembre 2014. La Società in data 3/02/2016, faceva pervenire le proprie controdeduzioni in merito, esclusivamente alla scrivente Commissione e non alla controparte. Si rileva tra l’altro che le stesse sono fuori termine previsto dall'art.25 Bis del Regolamento L.N.D. La documentazione prodotta in atti - cfr. accordo allegato offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell' accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l’ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato. P.Q.M. La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti,condanna la Società A.S.D.FORTIS JUVENTUS 1909 al pagamento in favore del sig. Daniel GIUSTI della somma di €.800,00. Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell' iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: cae@lnd.it Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.
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