LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 244 del 02.03.2016 DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI 29)RICORSO DEL CALCIATORE Francesco CANTATORE/U.S.D.NOVESE S.r.l.
LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 244 del 02.03.2016
DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI
29)RICORSO DEL CALCIATORE Francesco CANTATORE/U.S.D.NOVESE S.r.l.
Con reclamo datato 09.12.2015, trasmesso tramite Racc. A.R. alla Commissione Accordi Economici nonché alla Usd Novese srl, il sig. Francesco Cantatore chiedeva la condanna della Società controinteressata al pagamento della somma di € 3.505,00, a titolo di residuo del compenso globale lordo, in forza dell'accordo economico sottoscritto in data 01.09.2014. Si costituiva la Usd Novese contestando la pretesa del reclamante unicamente in punto di quantum debeatur, assumendo di essere debitrice per la minor somma di € 2.132,77. A sostegno di tale assunto produceva asserite ricevute relative ai presunti pagamenti effettuati, le quale tuttavia non si ritiene possano costituire prova certa dei versamenti. La Commissione rileva come la documentazione prodotta in atti - crf accordo allegato offra ampio e decisivo riscontro alla pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell'accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento,sia l’ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato. P.Q.M. La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti condanna la USD Novese srl al pagamento in favore del sig. Francesco Cantatore + della somma di € 3.505,00. Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell'iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: cae@lnd.it. Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della presente comunicazione, giusto quanto previsto dall'art. 94 ter, comma 11 delle N.O.I.F.