LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE B – STAGIONE SPORTIVA – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.legaserieb.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 85 DEL 09.03.2016 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO SERIE B Gara Soc. CESENA – Soc. SALERNITANA del 7 marzo 2016

LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE B – STAGIONE SPORTIVA – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.legaserieb.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 85 DEL 09.03.2016 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO SERIE B Gara Soc. CESENA – Soc. SALERNITANA del 7 marzo 2016 Il Giudice Sportivo, a seguito dell’errata compilazione della distinta di gara da parte della Società Salernitana delibera di rettificare il C.U. n. 84 dell’8 marzo 2016, annullando la sanzione dell’ammenda di € 3.000,00 comminata alla Soc. Salernitana adottando i seguenti provvedimenti: a) SOCIETA' Ammenda di € 500,00 : alla Soc. SALERNITANA a titolo di responsabilità oggettiva per l'errata compilazione della distinta di gara. b) ALLENATORI SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA BIANCHI Alberto (Salernitana): per avere, al 17° del secondo tempo, contestato platealmente l'operato arbitrale e, all'atto del consequenziale allontanamento, assunto un atteggiamento ingiurioso.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it