COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°42 del 10/3/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale APPELLO DELLA SOCIETA’ S. ANNA , AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 20.5.2016 NEI CONFRONTI DEL CALCIATORE DI BIASE OMAR IN RELAZIONE ALLA GARA BUCCHIANICO CALCIO– S.ANNA, DISPUTATA IL 6.2.16, PER IL CAMPIONATO ALLIEVI PROVINCIALI (C.U. n° 26 DELL’11.2.16 – DELEGAZIONE DISTRETTUALE DI VASTO).

COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°42 del 10/3/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale APPELLO DELLA SOCIETA’ S. ANNA , AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 20.5.2016 NEI CONFRONTI DEL CALCIATORE DI BIASE OMAR IN RELAZIONE ALLA GARA BUCCHIANICO CALCIO– S.ANNA, DISPUTATA IL 6.2.16, PER IL CAMPIONATO ALLIEVI PROVINCIALI (C.U. n° 26 DELL’11.2.16 – DELEGAZIONE DISTRETTUALE DI VASTO). Con appello ritualmente proposto, la società A.S.D. Sant’Anna Calcio ha impugnato il provvedimento di cui in epigrafe, adottato dal G.S. perché il giovane calciatore, alla notifica dell’espulsione, colpiva con una manata sul braccio l’arbitro senza conseguenze e, nel contempo, lo offendeva. Ha dedotto l’appellante l’eccessività della sanzione adottata dal primo giudice in quanto, nella fattispecie, non si tratta di un gesto di violenza, ma di una semplice protesta messa in atto dal calciatore al fine di richiamare l’attenzione del direttore di gara. L’arbitro della gara, in sede di supplemento, ha puntualmente confermato gli originari riferimenti, precisando di aver ricevuto, al momento dell’espulsione, uno schiaffo sul braccio dal calciatore sanzionato. L’appello è infondato e non merita accoglimento. Ritiene la Corte, diversamente da quanto sostenuto dall’appellante che, nella fattispecie, si concretizzi un vero e proprio atto di violenza, anche se non grave e deliberata, che opportunamente il giudice ha ritenuto di sanzionare in modo congruo, soprattutto se si tiene in considerazione che tale comportamento è stato messo in atto da un giovane calciatore in un campionato che dovrebbe avere funzioni educative e ricreative. Per questi motivi, la Corte DELIBERA di respingere l’appello, disponendo addebitarsi la relativa tassa.
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