COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°42 del 10/3/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale APPELLO DELLA SOCIETA’ A.S.D. TORRE ALEX CEPAGATTI, AVVERSO LE SANZIONI (PERDITA DELLA GARA; SQUALIFICA PER QUATTRO GARE NEI CONFRONTI DEL CALCIATORE DIOP MAGUETTE; AMMENDA DI € 300,00) ADOTTATE DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA ATESSA VAL DI SANGRO – TORRE ALEX CEPAGATTI, DISPUTATA IL 20.2.16, PER IL CAMPIONATO GIOVANISSIMI REGIONALI (C.U. n° 40 DEL 25.2.16 – C.R.A.).

COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°42 del 10/3/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale APPELLO DELLA SOCIETA’ A.S.D. TORRE ALEX CEPAGATTI, AVVERSO LE SANZIONI (PERDITA DELLA GARA; SQUALIFICA PER QUATTRO GARE NEI CONFRONTI DEL CALCIATORE DIOP MAGUETTE; AMMENDA DI € 300,00) ADOTTATE DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA ATESSA VAL DI SANGRO – TORRE ALEX CEPAGATTI, DISPUTATA IL 20.2.16, PER IL CAMPIONATO GIOVANISSIMI REGIONALI (C.U. n° 40 DEL 25.2.16 – C.R.A.). Con appello ritualmente proposto, la società A.S.D. Torre Alex Cepagatti ha impugnato i provvedimenti di cui in epigrafe, adottati dal G.S. con la seguente motivazione: “ …. - Esaminato il referto arbitrale nel quale si riferisce che: - al minuto 23º del 1º tempo l'arbitro si accorgeva che sulla panchina della Società Atessa Val di Sangro sedeva persona non identificata, la quale veniva quindi invitata ad uscire dal terreno di gioco; - la stessa, nel mentre si allontanava si avvicinava al dirigente della Società Torre Alex Cepagatti sig. FORTUNA Rino, che in quel momento si trovava in piedi nei pressi della propria panchina, e lo colpiva con il petto sulla spalla, in maniera non eccessivamente violenta; - il sig. FORTUNA,in risposta al colpo subito, si metteva le mani sul volto e si gettava a terra urlando di dolore, provocando la reazione di alcuni giocatori della squadra avversaria che lo accusavano di simulare per ingigantire l'accaduto; - subito dopo si scatenava una colluttazione violenta alla quale partecipavano alcuni giocatori di entrambe le squadre, tra i quali l'arbitro poteva riconoscere i calciatori D'AMICO William, dell'Atessa Val di Sangro e DIOP Maguette del Torre Alex Cepagatti; - l'arbitro non riusciva a riportare alla calma i calciatori protagonisti della rissa, che continuavano a colpirsi con calci e pugni nonostante tre tentativi effettuati dal direttore di gara, anche attraverso il coinvolgimento del capitano del Torre Alex Cepagatti e di due dirigenti delle squadre, i quali, pur prodigandosi, non riuscivano a calmare i giocatori; - a quel punto l'arbitro, ritenendo che fossero venute meno le condizioni ambientali per proseguire l'incontro e per evitare che la situazione potesse degenerare ulteriormente, decideva di sospendere definitivamente la gara sul risultato di 2 a 1 a favore dell'Atessa Val di Sangro; - considerato che: la sospensione della gara è da addebitarsi alla responsabilità dei calciatori di entrambe le squadre, che con il loro comportamento hanno determinato il venir meno delle condizioni di sicurezza necessarie per consentire all'arbitro di portare a termine l'incontro; - i comportamenti antisportivi sia della persona non identificata, chiaramente riconducibili alla Società Atessa Val di Sangro perché sedeva indebitamente presso la panchina di competenza, sia del dirigente della Società Torre Alex Cepagatti sig. FORTUNA Rino sono risultati determinanti per gli sviluppi successivi; - Per tutto quanto sopra esposto, ai sensi degli artt.17,comma 2, 18 e 19 del Codice di Giustizia Sportiva, d e l i b e r a - di infliggere ad entrambe le Società Atessa Val di Sangro e Torre Alex Cepagatti la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 a 3; - di infliggere alla Società Atessa Val di Sangro la sanzione dell'ammenda di Euro 400,00, sanzione aggravata trattandosi di gara di Attività Giovanile; - di infliggere alla Società Torre Alex Cepagatti la sanzione dell'ammenda di Euro 300,00, sanzione aggravata trattandosi di gara di Attività Giovanile; - di inibire il sig. FORTUNA Rino, dirigente della Società Torre Alex Cepagatti, fino al 9 marzo 2016; - di inibire la sig.ra DI ROCCO Livia, dirigente accompagnatrice della Società Atessa Val di Sangro, fino al 9 marzo 2016 in quanto consentiva a persona non inserita in distinta di sedere in panchina; - di squalificare il giocatore dell'Atessa Val di Sangro sig. D'AMICO William per 4 gare effettive; - di squalificare il giocatore del Torre Alex Cepagatti sig. DIOP Maguette per 4 gare effettive …. ”. Ha dedotto l’appellante l’insussistenza dei fatti addebitati, in quanto non sarebbe avvenuta la rissa riferita dal direttore di gara, né vi erano le condizioni per sospendere l’incontro, tenuto anche conto che si trattava di ragazzi dall’età compresa tra i 14 e i 15 anni. Il calciatore Diop, peraltro, sarebbe stato estraneo ai fatti. Osserva la Corte che il ricorso è infondato e non merita accoglimento. Risulta chiaramente dagli atti ufficiali, che al 23° del primo tempo si è verificata tra i tesserati delle due squadre una rissa con calci e pugni e che, nonostante il direttore di gara avesse messo in atto ogni accorgimento per riportare la calma, le condizioni ambientali per proseguire l’incontro erano venute meno, tanto da costringere l’arbitro a sospenderla. Quanto riferito dalla società appellante non trova, pertanto, alcun riscontro. Allo stesso modo, non trova riscontro la presunta estraneità del calciatore Diop, visto che il referto arbitrale lo ha individuato come partecipante alla rissa con spinte e pugni. Le sanzioni inflitte dal primo giudice vanno, quindi, confermate siccome congrue ed adeguate ai fatti contestati anche in considerazione del fatto che le stesse sono riferite ad un campionato che dovrebbe avere funzioni educative e ricreative. Per questi motivi, la Corte DELIBERA di respingere l’appello, disponendo addebitarsi la relativa tassa.
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