COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 126 DEL 15 MARZO 2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO n.74 della Società F.C. GUARDAVALLE A.S.D. avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.105 del 4.2.2016 (ammenda di € 400,00, inibizione del dirigente GARZANITI Roberto fino al 30.4.2016, squalifica del calciatore NESCI Francesco fino al 30.6.2016, squalifica del calciatore VALLELONGA Giuseppe fino al 3.5.2016, squalifica del calciatore VERTUA Stefano per SEI gare effettive, squalifica del calciatore TEDESCO Antonio per CINQUE gare effettive, squalifica del calciatore IORFIDA Daniel per QUATTRO gare effettive) .

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 126 DEL 15 MARZO 2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO n.74 della Società F.C. GUARDAVALLE A.S.D. avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.105 del 4.2.2016 (ammenda di € 400,00, inibizione del dirigente GARZANITI Roberto fino al 30.4.2016, squalifica del calciatore NESCI Francesco fino al 30.6.2016, squalifica del calciatore VALLELONGA Giuseppe fino al 3.5.2016, squalifica del calciatore VERTUA Stefano per SEI gare effettive, squalifica del calciatore TEDESCO Antonio per CINQUE gare effettive, squalifica del calciatore IORFIDA Daniel per QUATTRO gare effettive) . LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; sentito il rappresentante della Società reclamante; sentito l’arbitro a chiarimenti; RILEVA nella seduta del 22 febbraio 2016, preso atto della gravità delle sanzioni irrogate in primo grado e della complessità dei fatti oggetto di decisione, si riteneva opportuno procedere ad un approfondimento di indagine, per cui veniva disposta la convocazione a chiarimenti dell'arbitro della gara di cui in epigrafe per la seduta del 14/3/2016; tuttavia poiché alla suddetta data le sanzioni irrogate ai calciatori Vertua Stefano, Tedesco Antonio e Iorfida Daniel sarebbero totalmente scontate, vanificando pertanto il diritto a rappresentare le ragioni esposte con il presente reclamo, si riteneva opportuno stralciare le citate posizioni e procedere ad un giudizio immediato sulle stesse. I fatti per come narrati non venivano posti in dubbio da questo Collegio che tuttavia riteneva conforme a giustizia rimodulare le citate sanzioni riducendo la squalifica a Vertua Stefano a quattro giornate, a Tedesco Antonio e Iorfida Daniel a tre giornate. Alla seduta del 14 marzo 2016 veniva ascoltato l’arbitro a chiarimenti in relazione alle residue posizioni. Il Direttore, nel confermare il reclamo ribadiva le responsabilità dei calciatori Nesci Francesco, Vallelonga Giuseppe e del dirigente Garzaniti Roberto. In via preliminare, è da dirsi che la prova filmata di cui si chiede l’acquisizione non può essere ammessa in quanto la fattispecie oggetto di esame non rientra tra quelle ricomprese all’art. 35 C.G.S.. Passando al merito dei fatti su cui è contestazione questo Collegio ritiene che gli stessi per come avvenuti nella loro complessità non possono essere posti in dubbio, appare, tuttavia, necessario ricostruire con maggiore fedeltà alcuni aspetti che questo Collegio ritiene siano stati enfatizzati dal Direttore di gara nella sua narrazione. In relazione a tanto, le sanzioni irrogate a Vallelonga Giuseppe e Nesci Francesco devono essere rimodulate In particolare la sanzione irrogata a Nesci Francesco va congruamente ridotta fino a tutto 20 aprile 2016 non essendosi raggiunta l’assoluta certezza sulla volontà del calciatore di aggredire l’arbitro e sulla sua volontà di arrecargli un danno fisico attraverso il gesto di bloccargli il braccio per evitare la formalizzazione del provvedimento di espulsione. Anche la posizione del Vallelonga Giuseppe va rivista alla luce dei sopra esposti criteri interpretativi in base ai quali allo stesso va attribuita una responsabilità per comportamento gravemente offensivo e minaccioso. La sanzione va, pertanto, ridotta a tutto il 31 marzo 2016. Il reclamo nel resto va respinto; P.Q.M. in parziale accoglimento del reclamo: -riduce la squalifica al calciatore NESCI Francesco a tutto il 20 APRILE 2016; -riduce la squalifica inflitta al calciatore VALLELONGA Giuseppe fino a tutto il 31 MARZO 2016; -conferma nel resto e dispone accreditarsi la tassa sul conto della Società reclamante.
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