COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 126 DEL 15 MARZO 2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO n. 75 della Società POL. THEMESEN avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Distrettuale di Rossano di cui al Comunicato Ufficiale n.21 del 21.1.2016 (omologazione risultato gara Spezzano Albanese – Themesen del 10.1.2016 con il punteggio di 4 – 1 conseguito sul campo- campionato 3^Categoria).
COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 126 DEL 15 MARZO 2016
Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale
RECLAMO n. 75 della Società POL. THEMESEN
avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Distrettuale di Rossano di cui al Comunicato Ufficiale n.21 del 21.1.2016 (omologazione risultato gara Spezzano Albanese - Themesen del 10.1.2016 con il punteggio di 4 – 1 conseguito sul campo- campionato 3^Categoria).
LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE
letti gli atti ufficiali ed il reclamo; RILEVA la società Themesen in primo grado chiedeva di irrogare alla società Spezzano Albanese la perdita della gara Spezzano Albanese - Themesen del 10.1.2016 avendo la stessa utilizzato un calciatore, Aita Ferdinando, espulso nella gara precedente Real Terranova - Spezzano Albanese del 20.12.2015 e ,pertanto, ai sensi dell’art. 45 del C.G.S. automaticamente squalificato (“il calciatore espulso dal campo nel corso di una gara ufficiale è automaticamente squalificato per una giornata senza declaratoria del Giudice Sportivo. I Comitati e le Divisioni devono pubblicare nel proprio comunicato ufficiale l’elenco dei calciatori espulsi ai quali si applica la squalifica automatica”). La società Spezzano controdeduceva affermando che seppur era vero quanto affermato in reclamo, cioè che il calciatore Aita Ferdinando era stato espulso in precedente gara, era altrettanto incontrovertibile che il giudice sportivo con comunicato n.19 del 7 gennaio 2016, che interveniva dopo la gara stessa, aveva squalificato il calciatore Aita Francesco. Per tale ragione la società stessa si era attenuta al citato disposto non schierando nella gara Spezzano Albanese - Themesen del 10.1.2016 il calciatore Aita Francesco e facendo disputare la gara al calciatore Aita Ferdinando. Il giudice sportivo accoglieva tale tesi ed omologava il risultato della gara stessa. Nel reclamo odierno il Themesen ripropone le doglianze esposte in primo grado. Ritiene questo Collegio che il reclamo non possa trovare accoglimento e che al contrario le ragioni esposte dallo Spezzano trovino conforto nel disposto dell’art. 45 C.G.S.. La fattispecie che qui ricorre non può ricondursi stricu sensu alla citata norma che va applicata, invero, ex adverso. Nel caso che occupa non può applicarsi pedissequamente il principio della squalifica automatica del calciatore Aita Ferdinando in quanto altro calciatore (seppur per mero errore materiale ma cristallizzato in un comunicato) è stato sanzionato e non ha disputato la gara in quanto la società Themsen si è conformata a tale disposto. È da aggiungere che la società Spezzano Albanese inoltre ha scontato per tale errore due squalifiche (una giornata per entrambi i calciatori) a seguito della rettifica dell’errore da parte del giudice sportivo. Il reclamo è, pertanto, da rigettare. P.Q.M. rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa.
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