COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 126 DEL 15 MARZO 2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO n.93 della Società ASD REAL CERVA avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.120 del 3.3.2016 (squalifica del calciatore MADIA Francesco per SEI gare effettive, squalifica del calciatore MERCURIO Antonio fino al 30.6.2016, ammenda di € 300,00).

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 126 DEL 15 MARZO 2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO n.93 della Società ASD REAL CERVA avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.120 del 3.3.2016 (squalifica del calciatore MADIA Francesco per SEI gare effettive, squalifica del calciatore MERCURIO Antonio fino al 30.6.2016, ammenda di € 300,00). LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; sentito il rappresentante della Società reclamante; sentito l’arbitro a chiarimenti; RILEVA nella seduta del 7 marzo 2016 si disponeva la convocazione a chiarimenti dell'arbitro della gara Real Cerva - Roccabernarda del 28.2.2016, durante la quale si sono verificati i fatti in esame, per la seduta del 14/3/2016; si stralciava la posizione del calciatore Madia Francesco, tra l’altro portata al giudizio di questa Corte sportiva con separato e autonomo reclamo, riducendo la sanzione a quattro giornate di gara. Nella seduta odierna si è sottoposta all’attenzione dell’arbitro, come detto convocato a chiarimenti, l’eccezione sollevata dalla reclamante secondo cui a lanciargli contro la maglietta non sia stato il calciatore Mercurio Antonio, per tale gesto squalificato fino al 30 giugno 2016, ma il suo compagno Rizzuti Fabio per come dallo stesso ammesso con dichiarazione di assunzione di responsabilità presente in atti. Il Direttore si è detto certo che a scagliargli contro la maglietta sia stato Mercurio Antonio. Il fatto non può essere, pertanto, posto in dubbio, tuttavia appare conforme a giustizia rimodulare la squalifica irrogata a Mercurio Antonio fino a tutto il 31.5.2016. P.Q.M. in parziale accoglimento del reclamo riduce la squalifica inflitta a MERCURIO Antonio fino a tutto il 31.5.2016; rigetta nel resto e dispone accreditarsi la tassa sul conto dela Società reclamante.
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