COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 126 DEL 15 MARZO 2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO n.94 della Società A.S.D. EURO GIRIFALCO avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.117 del 25.2.2016 (punizione sportiva della perdita della gara Euro Girifalco – Chiaravalle Calcio del 20.2.2016 Campionato 1^Categoria-, ammenda di € 200,00, penalizzazione di UN punto in classifica, squalifica del campo di gioco per UNA giornata, squalifica del calciatore CATALANO Giovanni per UNA gara effettiva, ammonizione con diffida del calciatore CARUSO Vito). E RECLAMO n.95 della Società A.S.D. CHIARAVALLE CALCIO avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.117 del 25.2.2016 (punizione sportiva della perdita della gara Euro Girifalco – Chiaravalle Calcio del 20.2.2016 Campionato 1^Categoria-, ammenda di € 200,00).

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 126 DEL 15 MARZO 2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO n.94 della Società A.S.D. EURO GIRIFALCO avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.117 del 25.2.2016 (punizione sportiva della perdita della gara Euro Girifalco – Chiaravalle Calcio del 20.2.2016 Campionato 1^Categoria-, ammenda di € 200,00, penalizzazione di UN punto in classifica, squalifica del campo di gioco per UNA giornata, squalifica del calciatore CATALANO Giovanni per UNA gara effettiva, ammonizione con diffida del calciatore CARUSO Vito). E RECLAMO n.95 della Società A.S.D. CHIARAVALLE CALCIO avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.117 del 25.2.2016 (punizione sportiva della perdita della gara Euro Girifalco – Chiaravalle Calcio del 20.2.2016 Campionato 1^Categoria-, ammenda di € 200,00). LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE letti gli atti ufficiali ed i reclami; sentito il rappresentante della Società Euro Girifalco; sentito l’arbitro a chiarimenti; RILEVA in via preliminare, evidenti ragioni di connessione oggettiva impongono la riunione dei due reclami in epigrafe. Al termine del primo tempo della gara Eurogirifalco – Chiaravalle Calcio del 20.2.2016, l’arbitro veniva attratto da urla e grida provenienti dal terreno di gioco. Aperto lo spogliatoio lo stesso vedeva giocatori e dirigenti iscritti in distinta offendersi e minacciarsi reciprocamente. Il Direttore di gara riferisce come, oltre che negli spogliatoi anche sugli spalti la situazione era degenerata coinvolgendo tesserati e tifosi di entrambe le società per cui - poiché la situazione benché ci fosse la presenza di due carabinieri non tendeva a migliorare - riteneva che non ci fossero le condizioni minime per poter proseguire la gara, che sospendeva. Il giudice sportivo, preso atto degli eventi accaduti per come succintamente sopra riportati, decideva per le sanzioni in epigrafe. Le società nei rispettivi reclami riconducono la responsabilità degli eventi ai tesserati della società avversaria per cui chiedono l’annullamento delle sanzioni a proprio carico e la sanzione della punizione sportiva della gara alla squadra avversaria. Il rapporto dell’arbitro ed il suo intervento a chiarimenti nella seduta del 14 marzo 2016 non mostrano spazio a censure di sorta. Alla luce della narrazione effettuata dall’arbitro, ritiene questo Collegio che lo stesso non avrebbe potuto proseguire nella direzione di gara per cui la decisione di sospenderla deve considerarsi legittima in quanto assunta in conformità alla consolidata giurisprudenza degli Organi superiori di giustizia sportiva. La decisione di sospendere una gara deve essere supportata, infatti, da elementi gravi e oggettivi che la legittimano. Ed in effetti dal rapporto di gara si desume con assoluta certezza che il Direttore di gara non è stato nelle condizioni di proseguire nella direzione per la situazione di grave tensione venutasi a creare. Muovendo da tale assunto questa Corte ritiene che le sanzioni conseguenti, della punizione sportiva della gara e dell’ammenda, irrogate ad entrambe le società non siano censurabili. Al contrario le ragioni che hanno determinato la sanzione del punto di penalizzazione in classifica per l’Euro Girifalco non appaiono sufficientemente supportate per cui la penalizzazione va revocata. L’impugnativa della sanzione di squalifica per una giornata a Catalano Giovanni e l’ammonizione a Caruso è inammissibile ai sensi dell’art. 45, punto 3, C.G.S... Il reclamo del Chiaravalle va rigettato, quello dell’Euro Girifalco parzialmente accolto in relazione all’annullamento del punto di penalizzazione. P.Q.M. rigetta il reclamo della ASD CHIARAVALLE e dispone incamerarsi la tassa; in parziale accoglimento del reclamo proposto dalla ASD EURO GIRIFALCO: 1)annulla il punto di penalizzazione in classifica, 2)conferma la punizione sportiva della perdita della gara Euro Girifalco-Chiaravalle del 20.2.2016 e l’ammenda di € 200,00; 3)dichiara inammissibile nel resto e dispone accreditarsi la tassa sul conto della Società.
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