COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 126 DEL 15 MARZO 2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO nr.98 della Società A.S.D. SIANO avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Catanzaro di cui al Comunicato Ufficiale n.68 SGS del 25.2.2016 (punizione sportiva della perdita della gara Siano – Pantere Nere Catanzaro del 17.2.2016 – Campionato Giovanissimi Provinciali, squalifica del massaggiatore RUBINO Salvatore fino al 31 MAGGIO 2016).

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 126 DEL 15 MARZO 2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO nr.98 della Società A.S.D. SIANO avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Catanzaro di cui al Comunicato Ufficiale n.68 SGS del 25.2.2016 (punizione sportiva della perdita della gara Siano – Pantere Nere Catanzaro del 17.2.2016 – Campionato Giovanissimi Provinciali, squalifica del massaggiatore RUBINO Salvatore fino al 31 MAGGIO 2016). LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; sentito il direttore di gara a chiarimenti; RILEVA che dal rapporto (con relativo supplemento) dell’arbitro della gara A.S.D. Siano-A.S.D. Pantere Nere CZ (valevole per il Campionato Giovanissimi Prov.li) del 17/02/2016, risulta quanto segue: nel corso del II tempo, il direttore di gara chiedeva ai tesserati che sedevano sulla panchina dell’A.S.D. Siano di soccorrere un proprio calciatore infortunato che si trovava fuori dal terreno di gioco e, nello stesso frangente, invitava i calciatori che si trovavano accanto all’infortunato a rientrare sul terreno di gioco per riprendere la gara. A questo punto, il massaggiatore della società Siano, Rubino Salvatore, entrava in capo e teneva un comportamento offensivo nei confronti del direttore di gara, il quale, di conseguenza, ne disponeva l’allontanamento dal terreno di gioco. A questo punto, il Rubino si avvicinava all’arbitro minacciandolo e, mentre l’ufficiale di gara tentava di raggiungere gli spogliatoi, il massaggiatore lo inseguiva, con fare minaccioso, venendo bloccato per ben tre volte dal custode dell’impianto sportivo. L’arbitro, trascorsi circa dieci minuti durante i quali il massaggiatore, non desistendo dal proprio atteggiamento, non abbandonava il terreno di gioco, decideva di sospendere definitivamente la gara, preoccupato per la propria incolumità. Il Giudice Sportivo Territoriale, per i fatti sopraindicati, dopo avere ascoltato l’arbitro per acquisire i chiarimenti del caso, ha adottato i seguenti provvedimenti a carico della reclamante (cfr. C.U. n.68 SGS del 2/02/2016 della Delegazione Provinciale di Catanzaro): - punizione sportiva della perdita della gara col punteggio di 0-3; - squalifica del massaggiatore Rubino Salvatore fino al 31/05/2016. La società A.S.D. SIANO ricorre avverso la suddetta decisione, chiedendo la ripetizione della gara e la riduzione della squalifica inflitta al proprio massaggiatore, sostenendo che il Rubino avrebbe rincorso il direttore di gara “senza nessuna intenzione bellicosa ma solo per chiedere spiegazioni sull’accaduto”. I fatti per come narrati nel rapporto arbitrale sono da considerarsi accertati, tenuto conto, in particolare, del valore di prova assoluta e privilegiata del rapporto stesso (art.35, comma 1, punto 1.1, del C.G.S). E’ da condividere pienamente la decisione adottata dal primo giudice di irrogare alla società A.S.D. Siano la sanzione della punizione sportiva della perdita della gara col punteggio di 0-3 in quanto, per come evidenziato dallo stesso nella motivazione, la responsabilità per la mancata conclusione della gara è da attribuirsi alla società stessa per il comportamento posto in essere dal proprio tesserato, definito correttamente “particolarmente riprovevole perché messo in atto in una gara della categoria Giovanissimi e nei confronti di un arbitro molto giovane “ Occorre considerare che il direttore di gara ha preso la decisione di sospendere la gara temendo per la propria incolumità, in considerazione, peraltro, sia dell’assenza delle forze dell’ordine che del mancato intervento dei tesserati della reclamante per tentare di convincere il massaggiatore a desistere dal proprio atteggiamento e lasciare il terreno di gioco. Inoltre, va confermata la squalifica fino al 31/05/2016 irrogata al massaggiatore Rubino Salvatore, ritenuta congrua ed adeguata ai fatti ascrittigli; P.Q.M. rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa.
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