COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 126 DEL 15 MARZO 2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO nr.99 della Società A.C.D. PISCOPIO avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Vibo Valentia di cui al Comunicato Ufficiale n.81 SGS del 25.2.2016 (squalifica del calciatore GAUDIOSO Giuseppe fino al 24.9.2017).

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 126 DEL 15 MARZO 2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO nr.99 della Società A.C.D. PISCOPIO avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Vibo Valentia di cui al Comunicato Ufficiale n.81 SGS del 25.2.2016 (squalifica del calciatore GAUDIOSO Giuseppe fino al 24.9.2017). LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; sentito l’arbitro a chiarimenti; RILEVA che dal rapporto (col relativo supplemento) dell’arbitro della gara A.S.D. Azzurra 1998 – A.C.D. Piscopio del 20/02/2016, risulta che: - al 27° del II tempo, dopo la segnatura di una rete da parte della società ospitante, il direttore di gara veniva accerchiato da un gruppo di calciatori della società Piscopio, che ne contestavano la regolarità; - in quel frangente, l’arbitro, dopo avere notificato il provvedimento di espulsione nei confronti di un calciatore dell’A.C.D. Piscopio, veniva colpito dal calciatore Gaudioso Giuseppe (soc. Piscopio) con un violento pugno alla nuca che gli provocava un forte dolore, facendolo cadere a terra ed annebbiandogli momentaneamente la vista. Di conseguenza, il calciatore resosi responsabile dell’atto di violenza veniva espulso. Dopo avere concluso la gara, l’arbitro si recava al Pronto Soccorso dell’Ospedale di Lamezia Terme, laddove gli veniva diagnosticato un trauma cranico non commotivo (a seguito del pugno ricevuto da Gaudioso Giuseppe) ed una contusione all’anca sinistra (a seguito del calcio subìto da altro calciatore), con prognosi di quattro giorni (come da verbale di Pronto Soccorso del 20/02/2016, in atti). Il Giudice Sportivo Territoriale, in relazione ai fatti verificatisi, ha squalificato il calciatore Gaudioso Giuseppe fino al 24/09/2017 (cfr. C.U. n.81 SGS del 25/02/2016 della Delegazione Provinciale di Vibo Valentia). La reclamante sostiene che il direttore di gara sia incorso in uno scambio di persona, in quanto, secondo la società stessa, l’atto di violenza sarebbe stato posto in essere non da Gaudioso Giuseppe (n.16), che “si trovava in panchina”, ma dal compagno di squadra Febbraro Giuseppe (n.6). Il direttore di gara, sentito a chiarimenti nel corso dell’odierna seduta, dopo aver visionato attentamente la fotocopia delle tessere F.I.G.C dei due calciatori, acquisite in fase istruttoria, ha dichiarato di essere assolutamente certo che il calciatore resosi responsabile dell’atto di violenza ai suoi danni sia stato Gaudioso Giuseppe, confermando pienamente, quindi, quanto dichiarato nel referto arbitrale. Pertanto, i fatti per come narrati dal direttore di gara possono definirsi acclarati e, relativamente all’entità della sanzione irrogata dal primo giudice al calciatore suddetto, si osserva che la stessa deve essere confermata, tenuto conto della gravità del gesto perpetrato ai danni dell’ufficiale di gara. P.Q.M. rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa.
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