COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 127 DEL 15 MARZO 2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n. 15 a carico di: PIEMONTESE Walter, per rispondere della violazione di cui all’art. 1bis. comma 1, C.G.S., in relazione agli artt. 17, n.5, 22, n.6, 46, comma 6, C.G.S., per aver disputato la gara Real Sant’Agata – Real Fuscaldo del 18.10.2015, nel corso della S.S. 2015-2016 – Campionato Seconda Categoria Girone B C.R. Calabria, nelle fila della Soc. ASD Real Fuscaldo, senza averne titolo perché squalificato; -FOLINO Giovanni, all’epoca dei fatti Dirigente Accompagnatore tesserato per la Soc. ASD Real Fuscaldo, per rispondere della violazione di cui all’art. 1bis, co.1, C.G.S., in relazione agli artt. 61, n.1, e 66, n.4, delle N.O.I.F., per aver egli svolto le funzioni di Accompagnatore Ufficiale della squadra della stessa Società in occasione della gara Real Sant’Agata – Real Fuscaldo del 18.10.2015, nel corso della S.S. 2015-2016 – Campionato Seconda Categoria Girone B C.R. Calabria, in cui è stato impiegato in posizione irregolare, in quanto squalificato, il calciatore Piemontese Walter, sottoscrivendo la relativa distinta con attestazione di regolare accesso al recinto di gioco da parte del calciatore stesso consegnata al Direttore della gara; -La Società ASD Real Fuscaldo, per rispondere a titolo di responsabilità oggettiva, ex art. 4, n.2, C.G.S., per i comportamenti come sopra descritti posti in essere dai Signori Folino Giovanni e Piemontese Walter alla quale appartenevano al momento di commissione dei fatti e/o per la quale svolgevano attività ai sensi dell’art. 1 bis, comma 5, del C.G.S. F.I.G.C.

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 127 DEL 15 MARZO 2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n. 15 a carico di: PIEMONTESE Walter, per rispondere della violazione di cui all’art. 1bis. comma 1, C.G.S., in relazione agli artt. 17, n.5, 22, n.6, 46, comma 6, C.G.S., per aver disputato la gara Real Sant’Agata - Real Fuscaldo del 18.10.2015, nel corso della S.S. 2015-2016 – Campionato Seconda Categoria Girone B C.R. Calabria, nelle fila della Soc. ASD Real Fuscaldo, senza averne titolo perché squalificato; -FOLINO Giovanni, all’epoca dei fatti Dirigente Accompagnatore tesserato per la Soc. ASD Real Fuscaldo, per rispondere della violazione di cui all’art. 1bis, co.1, C.G.S., in relazione agli artt. 61, n.1, e 66, n.4, delle N.O.I.F., per aver egli svolto le funzioni di Accompagnatore Ufficiale della squadra della stessa Società in occasione della gara Real Sant’Agata - Real Fuscaldo del 18.10.2015, nel corso della S.S. 2015-2016 – Campionato Seconda Categoria Girone B C.R. Calabria, in cui è stato impiegato in posizione irregolare, in quanto squalificato, il calciatore Piemontese Walter, sottoscrivendo la relativa distinta con attestazione di regolare accesso al recinto di gioco da parte del calciatore stesso consegnata al Direttore della gara; -La Società ASD Real Fuscaldo, per rispondere a titolo di responsabilità oggettiva, ex art. 4, n.2, C.G.S., per i comportamenti come sopra descritti posti in essere dai Signori Folino Giovanni e Piemontese Walter alla quale appartenevano al momento di commissione dei fatti e/o per la quale svolgevano attività ai sensi dell’art. 1 bis, comma 5, del C.G.S. F.I.G.C. IL DEFERIMENTO Il Sostituto Procuratore Federale Delegato Letti gli atti dell’attività di indagine espletata nel procedimento disciplinare n. 580 pf. 15-16, avente ad oggetto: Comportamento del Dirigente Accompagnatore della Real Fuscaldo, Sig. Giovanni FOLINO, del calciatore in posizione irregolare, Sig. Walter PIEMONTESE, e della Società per aver fatto disputare un proprio calciatore alla gara Real Sant’Agata - Real Fuscaldo del 18.10.15 – Seconda categoria in posizione irregolare, in quanto squalificato. osserva quanto segue Nel corso dell’attività istruttoria compiuta nel procedimento in oggetto sono stati espletati vari atti di indagine, fra i quali appaiono assumere particolare valenza dimostrativa: 1. Nota Corte Sportiva d’Appello Territoriale C.R. Calabria del 19.11.2015; 2. Referto D.G.-lista calciatori gara Real Sant’Agata-Real Fuscaldo del 18.10.2015; 3.Anagrafica ASD Real Fuscaldo; 4.C.R. Calabria C.U. n.62 del 18.11.2015; 5.Anagrafica-storico calciatore Piemontese Walter; 6.Reclamo Real Fuscaldo del 30.10.2015; 7.Memoria Real S. Agata del 03.11.2015; 8.C.U. n.14 G.S.T. – D.P. Cosenza del 29.10.2015; 9.Dati-organigramma Società ASD Real Fuscaldo S.S. 2015/2016; 10.C.U. n.42 D.P. Cosenza del 21.5.2015; 11.C.U. n.08 D.P. Cosenza del 08.10.2015; 12.Rapporto Direttore di .Gara.- liste calciatori gara Real Fuscaldo-Sannicolese Calcio dell’11.10.2015. -Ritenuto che, dagli atti sopra indicati e dalle risultanze probatorie acquisite, è emerso che: -con nota del 19.11.2015, in atti, la Corte Sportiva d’Appello Territoriale presso il C.R. Calabria, trasmettendo in allegato i relativi atti, segnalava che con riferimento alla gara del Campionato di Seconda Categoria del 18.10.2015 Real Sant’Agata - Real Fuscaldo, nelle fila della seconda partecipava il calciatore PIEMONTESE Walter risultato sottoposto a precedente squalifica. Gli atti venivano trasmessi alla Procura Federale a seguito della decisione assunta dall’organo giudicante di seconda istanza con C.U. n.62 del 18.11.2015, di accoglimento, per vizi procedurali, del reclamo proposto dalla Real Fuscaldo avverso il deliberato del G.S.T. presso la D.P. di Cosenza di cui al C.U. n.14 del 29.10.2015 (avente ad oggetto la gara di cui si discute). -Rilevato che, effettivamente, dalla distinta della gara disputata dalla Soc. ASD Real Fuscaldo – Campionato Seconda Categoria Girone B C.R. Calabria S.S. 2015/2016, è risultata l’effettiva partecipazione del calciatore Piemontese Walter alla gara in oggetto (riportato in distinta calciatori con il n.4), senza averne titolo perché non aveva scontato una precedente squalifica. Infatti, detta squalifica, comminata a mezzo del C.U. n.42 del 21.5.2015 – con presunzione assoluta di conoscenza dalla data della sua pubblicazione - a seguito della disputa della gara di Play-Off 3° Cat. Atl.Scalea - Real Fuscaldo del 17.5.2015 (considerata a tutti gli effetti gara di campionato per l’assegnazione del titolo sportivo in competizione – promozione - ex artt. 49 e 51 delle N.O.I.F.), non veniva in realtà mai scontata dal calciatore Piemontese Walter che prendeva regolarmente parte alla prima gara del (successivo) Campionato di Seconda Categoria S.S. 2015/2016 Real Fuscaldo - Sannicolese Calcio dell’11.10.2015 (quella immediatamente antecedente alla gara in contestazione), riportato in distinta calciatori con il n.4. Con la precisazione che con riferimento a detta gara Real Sant’Agata - Real Fuscaldo del 18.10.2015, le funzioni di Accompagnatore Ufficiale della squadra ASD Real Fuscaldo sono state svolte dal Sig. Folino Giovanni. La sua responsabilità disciplinare consegue dal fatto di aver sottoscritto la relativa distinta di gara attestando così in maniera non veritiera la regolare posizione del calciatore Piemontese Walter, calciatore iscritto negli elenchi consegnati al D.G., rappresentando egli in tale veste ad ogni effetto la propria Società ex art. 66 NOIF; -Ritenuto che, nel caso di specie, in violazione dell’art. 22,n.6, C.G.S. F.I.G.C. (a mente del quale le squalifiche che non possono essere scontate, in tutto o in parte, nella stagione sportiva in cui sono state irrogate, devono essere scontate, anche per il solo residuo, nella stagione successiva), la Società ASD Real Fuscaldo ha impiegato irregolarmente nella gara in contestazione, a titolo di dolo od anche per mero errore colposo, il calciatore Piemontese Walter in posizione irregolare, per non aver mai scontato la squalifica di una giornata comminata con il C.U. n.42 del 21.5.2015; -Ritenuto che i fatti sopra riportati evidenziano i seguenti comportamenti in violazione della normativa federale, posti in essere dai soggetti di seguito indicati: 1) per il calciatore Piemontese Walter (nato il 12.12.1986), la violazione di cui all’art. 1bis. co.1, C.G.S, in relazione agli artt. 17, n.5, 22, n.6, 46, comma 6, C.G.S. F.I.G.C., per aver egli disputato la gara Real Sant’Agata - Real Fuscaldo del 18.10.2015, nel corso della S.S. 2015-2016 – Campionato Seconda Categoria Girone B C.R. Calabria, nelle fila della Soc. ASD Real Fuscaldo, senza averne titolo perché squalificato; 2) per il Sig. Folino Giovanni, Dirigente Accompagnatore Ufficiale della Soc. ASD Real Fuscaldo, la violazione di cui all’art. 1bis, co.1, C.G.S., in relazione agli artt. 61, n.1, e 66, n.4, delle N.O.I.F., per aver egli svolto le funzioni di Accompagnatore Ufficiale della squadra della stessa Società in occasione della gara Real Sant’Agata-Real Fuscaldo del 18.10.2015, nel corso della S.S. 2015-2016 – Campionato Seconda Categoria Girone B C.R. Calabria, in cui è stato impiegato in posizione irregolare, in quanto squalificato, il calciatore Piemontese Walter, sottoscrivendo la relativa distinta con attestazione di regolare accesso al recinto di gioco da parte del calciatore stesso consegnata al Direttore della Gara; Ritenuto, altresì, che da tali comportamenti consegue la responsabilità oggettiva, ex art. 4, comma 2, C.G.S. F.I.G.C., della Società ASD Real Fuscaldo alla quale appartenevano al momento di commissione dei fatti e, comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l’attività sopra contestata, ai sensi dell’art. 1bis, comma 5, C.G.S., i soggetti avvisati Signori Folino Giovanni (Dirigente Accompagnatore Ufficiale della Società) e Piemontese Walter (calciatore); -Vista la comunicazione di conclusione delle indagini del 08.01.2016, regolarmente perfezionatasi nei confronti dei deferiti, cui ha fatto seguito in data 19.01.2016 memoria difensiva del Sig. Folino Giovanni, il cui contenuto non può costituire esimente dei fatti contestati ma che, comunque, potrà essere valutato in sede di richieste sanzionatorie; per i motivi sopra esposti, vista la proposta del Sostituto Procuratore Federale, Avv. Giuseppe Carlucci; DEFERIVA Innanzi a questo Tribunale Federale Territoriale : -Il calciatore Piemontese Walter, per rispondere della violazione di cui all’art. 1bis. co.1, C.G.S., in relazione agli artt. 17, n.5, 22, n.6, 46, comma 6, C.G.S. F.I.G.C., per aver egli disputato la gara Real Sant’Agata-Real Fuscaldo del 18.10.2015, nel corso della S.S. 2015-2016 – Campionato Seconda Categoria Girone B C.R. Calabria, nelle fila della Soc. ASD Real Fuscaldo, senza averne titolo perché squalificato; -il Sig. Folino Giovanni, all’epoca dei fatti Dirigente Accompagnatore tesserato per la Soc. ASD Real Fuscaldo, per rispondere della violazione di cui all’art. 1bis, co.1, C.G.S. , in relazione agli artt. 61, n.1, e 66, n.4, delle N.O.I.F., per aver egli svolto le funzioni di Accompagnatore Ufficiale della squadra della stessa Società in occasione della gara Real Sant’Agata-Real Fuscaldo del 18.10.2015, nel corso della S.S. 2015-2016 – Campionato Seconda Categoria Girone B C.R. Calabria, in cui è stato impiegato in posizione irregolare, in quanto squalificato, il calciatore Piemontese Walter, sottoscrivendo la relativa distinta con attestazione di regolare accesso al recinto di gioco da parte del calciatore stesso consegnata al Direttore della Gara; -La Società ASD Real Fuscaldo, per rispondere a titolo di responsabilità oggettiva, ex art. 4, n.2, C.G.S., per i comportamenti come sopra descritti posti in essere dai Signori Folino Giovanni e Piemontese Walter alla quale appartenevano al momento di commissione dei fatti e/o per la quale svolgevano attività ai sensi dell’art. 1 bis, comma 5, del C.G.S.. Nella riunione del 14 marzo 2016, compariva davanti a questo Tribunale Federale Territoriale il Sostituto Procuratore Federale Avv. Nicola Monaco. IL DIBATTIMENTO Nessuno è presente per i deferiti. LE RICHIESTE DELLA PROCURA FEDERALE Il Sostituto Procuratore Federale si riporta all’atto di deferimento chiedendone l’integrale accoglimento, in particolare chiede l’irrogazione per: -PIEMONTESE Walter la squalifica per una giornata effettiva di gara; -FOLINO Giovanni l’inibizione per 30 giorni; -La Società ASD Real Fuscaldo la penalizzazione di un punto in classifica da scontare nella corrente stagione nel campionato di seconda categoria e 700,00 € di ammenda. Il sig. Folino nelle memorie difensive presentate alla Procura Federale ha chiesto il proprio proscioglimento appellandosi alla assoluta buona fede derivante dall’impossibilità di conoscere la squalifica residuata in capo al calciatore Piemontese in quanto inflitta ai tempi della militanza del calciatore in altra squadra e quando, inoltre, egli stesso non svolgeva alcuna funzione con la Real Fuscaldo. I MOTIVI DELLA DECISIONE Ritiene il Tribunale Federale Territoriale che gli elementi documentali raccolti integrino gli estremi dell’illecito contestato per come riferito nella parte motiva del deferimento sopra riportata. P.Q.M. il Tribunale Federale Territoriale Irroga a -PIEMONTESE Walter la squalifica per UNA giornata effettiva di gara; -FOLINO Giovanni l’inibizione per 30 giorni e quindi fino al 17 APRILE 2016, -alla Società ASD REAL FUSCALDO la penalizzazione di UN (1) punto in classifica da scontare nella corrente stagione nel campionato di SECONDA CATEGORIA e l’ammenda di € 400,00 (quattrocento/00).
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it