COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 293 CSAT 26 DEL 15 MARZO 2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Procedimento 143/A A.S.D. ETNA CALCIO 2011 (CT) Avverso rigetto assegnazione gara vinta per 0–3 – Campionato Allievi Regionali Girone “D” Gara San Pio X°/Etna Calcio 2011 del 24/01/2016 – C.U. n.249/79sgs del 12/02/2016.

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2015/2016 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 293 CSAT 26 DEL 15 MARZO 2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Procedimento 143/A A.S.D. ETNA CALCIO 2011 (CT) Avverso rigetto assegnazione gara vinta per 0–3 - Campionato Allievi Regionali Girone “D” Gara San Pio X°/Etna Calcio 2011 del 24/01/2016 - C.U. n.249/79sgs del 12/02/2016. Con rituale tempestivo gravame l’A.S.D. Etna Calcio 2011 impugna la decisione assunta dal Giudice Sportivo Territoriale in epigrafe riportata, che ha rigettato il reclamo di prima istanza, riproponendo in questa sede le doglianze già svolte nel precedente grado di giudizio. In buona sintesi la reclamante sostiene che nel corso della gara NBI Misterbianco/San Pio X°, disputatasi in data 16/01/2016, era stato espulso il calciatore n. 5 del San Pio X° sig. Salvatore Ambra nato il 25/10/1999, per cui lo stesso non aveva titolo a partecipare alla successiva gara e cioè quella disputatasi contro l’odierna reclamante. Quanto sopra sarebbe comprovato dalla presenza di due dirigenti della reclamante, recatisi ad assistere alla gara NBI Misterbianco/San Pio X° disputatasi il 16/01/2016; dalle dichiarazioni rese dallo stesso sig. Salvatore Ambra ad alcuni calciatori tesserati per la reclamante; da uno scambio di messaggi su “Whatsapp” oltre alle dichiarazioni rese dai dirigenti della NBI Misterbianco in occasione della gara NBI Misterbianco/Etna Calcio 2011, svoltasi in data 30/01/2016. La reclamante inoltre chiede che venga verificata la regolarità dei tesseramenti relativamente ai calciatori oggetto di sanzione disciplinare. Controdeduce la Società San Pio X°, chiedendo il rigetto del gravame, da considerare assolutamente infondato, in quanto smentito dalle risultanze ufficiali. I motivi di reclamo sono stati quindi illustrati all’udienza odierna dal rappresentante della società reclamante, avendone fatto specifica e tempestiva richiesta. La Corte Sportiva di Appello Territoriale preliminarmente deve dichiarare inammissibile, ai sensi dell’art. 33 comma 5 del C.G.S., il capo del gravame relativo ad una presunta irregolarità nel tesseramento dei calciatori oggetto di sanzioni disciplinari nel corso della gara oggi in esame, risultando sul punto assolutamente generico. Nel merito il reclamo è infondato e come tale va respinto. Infatti, così come accertato dal Giudice Sportivo Territoriale e come si evince dalle risultanze ufficiali, nella gara NBI Misterbianco/San Pio X° del 16/01/2016 risulta espulso il calciatore n. 6 della Soc. San Pio X° sig. Iacopo Marzà (vedasi referto di gara che ai sensi dell’art. 35 comma 1.1 del C.G.S. fa piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare, oltre al relativo rapportino di fine gara sottoscritto dai dirigenti di entrambe le società e dal direttore di gara), circostanza questa peraltro confermata dallo stesso arbitro con specifico supplemento di referto. Niente pertanto porta a ritenere che il sig. Salvatore Ambra non avesse titolo a partecipare alla gara oggetto di reclamo. P.Q.M. La Corte Sportiva di Appello Territoriale rigetta il proposto gravame disponendo addebitarsi la tassa reclamo nella misura di € 62,00=
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