COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 293 CSAT 26 DEL 15 MARZO 2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Procedimento 145/A A.S.D. REAL AVOLA CALCIO (SR) Avverso assegnazione gara perduta per 0-3, punti 1 di penalizzazione in classifica ed € 500,00 di ammenda – Campionato Promozione Girone “C” Gara Aci S. Antonio/Real Avola del 07/02/2016 – C.U. n. 254 del 16/02/2016

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2015/2016 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 293 CSAT 26 DEL 15 MARZO 2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Procedimento 145/A A.S.D. REAL AVOLA CALCIO (SR) Avverso assegnazione gara perduta per 0-3, punti 1 di penalizzazione in classifica ed € 500,00 di ammenda - Campionato Promozione Girone “C” Gara Aci S. Antonio/Real Avola del 07/02/2016 - C.U. n. 254 del 16/02/2016. Con rituale e tempestivo gravame l’A.S.D. Real Avola Calcio impugna la decisione assunta dal Giudice Sportivo Territoriale in epigrafe riportata, che non ha riconosciuto ad essa reclamante la causa di forza maggiore. In buona sintesi, il Real Avola Calcio sostiene di avere predisposto la trasferta per tempo e che il guasto al minibus sarebbe avvenuto alle ore 13,10, risultando vani tutti i tentativi per trovare un mezzo sostitutivo. La Corte Sportiva di Appello Territoriale rileva che dalla documentazione in atti risulta, contrariamente a quanto sostenuto dalla reclamante, che il minibus su cui viaggiava parte della squadra ha subito alle ore 14,10 un guasto grave all’altezza del km 14+900 dell’autostrada Catania–Siracusa, così come da dichiarazione rilasciata dalla ditta Zuccalà Giovanni s.r.l. proprietaria del mezzo noleggiato; circostanza questa peraltro confermata dall’attestazione rilasciata dal Distaccamento della Polizia Stradale di Siracusa da cui si evince che alle ore 14,20 una pattuglia “dipendente” interveniva nel tratto autostradale sopra indicato per prestare assistenza ad un minibus con a bordo 9 calciatori della società Real Avola Calcio. Ancora, a nulla rileva la produzione della ricevuta fiscale del Ristorante Rustico di Avola, con allegata la dichiarazione della titolare, anche perché questa non attesta l’effettivo orario di partenza della squadra ma solo quando questa ebbe a terminare il pranzo. In ragione di quanto sopra il reclamo non può trovare accoglimento, perché come correttamente evidenziato dal Giudice Sportivo Territoriale (secondo una costante giurisprudenza federale da cui questa Corte non intende discostarsi) le società, nell’organizzazione delle proprie trasferte, devono tenere nel debito conto tutti i possibili eventi sfavorevoli, sí da potere comunque raggiungere per tempo la sede di gara, regola prudenziale alla quale certamente non si è attenuta la reclamante nel caso in esame. Da ultimo anche la Corte Sportiva d’Appello di Roma sez. 3^, come da C.U. n° 97/CSA 2015/2016, ha ribadito <>. P.Q.M. La Corte Sportiva di Appello Territoriale rigetta il proposto gravame e per l’effetto dispone addebitarsi la tassa reclamo (€ 130,00) non versata.
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