COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 293 CSAT 26 DEL 15 MARZO 2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Procedimento 149 /A A.S.D. CAMPOBELLO (TP) avverso squalifica 4 gare calciatori Sorrentino Gaetano e Rallo Filippo – gara I Categoria Girone A Campobello/Balestrate del 20.02.16 – Comunicato Ufficiale n. 266 del 24.02.16

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2015/2016 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 293 CSAT 26 DEL 15 MARZO 2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Procedimento 149 /A A.S.D. CAMPOBELLO (TP) avverso squalifica 4 gare calciatori Sorrentino Gaetano e Rallo Filippo – gara I Categoria Girone A Campobello/Balestrate del 20.02.16 – Comunicato Ufficiale n. 266 del 24.02.16 L’A.S.D. Campobello ha inoltrato rituale appello avverso le decisioni del Giudice Sportivo Territoriale sopra indicate, chiedendo una riduzione in termini più equi della squalifica inflitta ai propri calciatori. In particolare la reclamante sostiene che il calciatore sig. Sorrentino, dopo l’espulsione per doppia ammonizione, si sarebbe limitato a chiedere spiegazioni all’arbitro con calma e buone maniere, senza offenderlo o minacciarlo e ciò anche in considerazione del fatto che era il capitano della squadra. Sostiene ancora che l’altro calciatore sig. Rallo non avrebbe posto in essere un comportamento violento nei confronti dell’avversario ma lo avrebbe semplicemente spintonato in un normale contrasto di gioco. Infine quest’ultimo, dopo l’espulsione non avrebbe assunto un comportamento minaccioso e offensivo nei confronti dell’arbitro essendosi limitato a fargli rilevare la sua errata decisione. La Corte Sportiva d’Appello Territoriale preliminarmente osserva che il rapporto dell’arbitro costituisce prova privilegiata in ordine ai fatti di gara, così come disposto dall’art. 35 comma 1.1 C.G.S. Esaminato il rapporto dell’arbitro si evince che al 17’ del secondo tempo il calciatore n. 10 del Campobello sig. Gaetano Sorrentino, capitano della squadra, veniva ammonito per la seconda volta a seguito di alcune proteste e conseguentemente espulso dal campo. Dopo la notifica del provvedimento si avvicinava al direttore di gara con atteggiamento irriguardoso e pronunciava nei suoi confronti frasi offensive e minacciose. Successivamente al 19’ del secondo tempo il calciatore n. 3 del Campobello sig. Filippo Rallo, dopo essere stato espulso dal campo per aver colpito a gioco fermo un calciatore avversario con uno schiaffo alla nuca, rivolgeva all’arbitro frasi minacciose. Questa Corte Sportiva di Appello Territoriale ritiene che le sanzioni inflitte dal Giudice Sportivo Territoriale non appaiono meritevoli di una riduzione, risultando eque e ben proporzionate agli accadimenti così come descritti dall’arbitro. Il comportamento posto in essere dal calciatore sig. Sorrentino si configura nell’ipotesi prevista dall’art. 19 comma 4 lett. a) C.G.S. aggravato dalle minacce e dalle offese rivolte all’arbitro nonché dal ruolo di capitano rivestito, mentre il comportamento del calciatore sig. Rallo si configura nell’ipotesi prevista dall’art. 19 comma 4 lett. b) C.G.S., aggravato in questo caso dalle sole minacce rivolte all’arbitro. P.Q.M. La Corte Sportiva d’Appello Territoriale rigetta il proposto appello e dispone addebitarsi la tassa reclamo (€ 130,00) non versata.
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