COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 293 CSAT 26 DEL 15 MARZO 2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Procedimento 164/A U.S.D. CITTA’ DI ROSOLINI (SR) Avverso squalifica per tre gare del calciatore sig. Luigi Ricca – Campionato Eccellenza girone “B” Gara Città di Rosolini/Viagrande del 28/02/2016 – C.U. n. 275 del 02/03/2016
COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2015/2016 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 293 CSAT 26 DEL 15 MARZO 2016
Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale
Procedimento 164/A U.S.D. CITTA’ DI ROSOLINI (SR) Avverso squalifica per tre gare del calciatore sig. Luigi Ricca - Campionato Eccellenza girone “B” Gara Città di Rosolini/Viagrande del 28/02/2016 - C.U. n. 275 del 02/03/2016 Con tempestivo appello diretto a questa Corte Sportiva di Appello Territoriale la U.S.D. Città di Rosolini, in persona del Presidente pro tempore, ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo Territoriale in epigrafe riportata. La Società appellante chiede la revoca o in subordine la riduzione della squalifica, che ritiene ingiustificata ed eccessiva, ammettendo che il gesto compiuto dal calciatore sia punibile, ma escludendo che possa essere stato “un gesto talmente violento da giustificare la sanzione pari a ben tre giornate di gara, dovendosi peraltro contestualizzare l’accaduto per via di uno schiaffo subito dal sig. Ricca da calciatore avversario. La Corte Sportiva di Appello Territoriale, preliminarmente rileva che a termini dell’art. 35 comma 1 punto 1.1 C.G.S. i rapporti dell’arbitro e degli assistenti e i relativi supplementi fanno piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare. Nel merito, può osservarsi che il fatto è stato rilevato dal direttore di gara, il quale testualmente riferisce che al 51° del secondo tempo ha espulso il calciatore sig. Luigi Ricca “per avere colpito con una gomitata al volto un avversario”. Niente porta quindi a ritenere, sul piano documentale che qui interessa a norma di regolamento, che i fatti si siano svolti secondo la descrizione fornita dalla appellante, né è fatta menzione in referto di eventuali provocazioni subite dal calciatore in questione. Per quanto riguarda infine l’entità della sanzione, essa appare in linea con quella minima stabilita dall’art. 19 comma 4 lettera b) C.G.S., non essendovi dubbio che la gomitata al volto di un avversario è ascrivibile a condotta violenta nei confronti di un avversario. P.Q.M. La Corte Sportiva di Appello Territoriale respinge l’appello come sopra proposto dalla U.S.D. Città di Rosolini e per l’effetto dispone addebitarsi la tassa reclamo non versata (€ 130,00).
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