COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 294 TFT 29 DEL 15 MARZO 2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale Procedimento 61/B DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: Sig. AMATO STEFANIA (Presidente dell’A.S.D. PATERNO’ 1908) Sig. STRANO FRANCESCO (dirigente accompagnatore) A.S.D. PATERNO’ 1908 Campionato Allievi regionali, stagione sportiva 2014/2015

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2015/2016 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 294 TFT 29 DEL 15 MARZO 2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale Procedimento 61/B DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: Sig. AMATO STEFANIA (Presidente dell’A.S.D. PATERNO’ 1908) Sig. STRANO FRANCESCO (dirigente accompagnatore) A.S.D. PATERNO’ 1908 Campionato Allievi regionali, stagione sportiva 2014/2015 La Procura Federale ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale, con nota prot. 7484/135 pf15-16/AA/mg del 28 gennaio 2016, la sig. Stefania Amato quale Presidente della A.S.D. Paternò 1908, per rispondere della violazione dell'art. 1 bis comma 1 C.G.S., in relazione sia all’art. 2 lett. B) punto b7) del C.U. n° 1 del Settore Giovanile Scolastico, stagione sportiva 2014 / 2015, sia all’art. 37 delle N.O.I.F., per inosservanza dei principi di lealtà, correttezza e probità e della norma in materia di obbligo di conduzione tecnica delle squadre e di tesseramento. Quanto sopra per non avere utilizzato, in occasione delle gare di Campionato Allievi regionali del 15/03/2015, 21/03/2015 e del 12/04/2015, disputate rispettivamente contro le società San Pio X° Catania, Katane Soccer e Magica Catania, un allenatore abilitato del Settore Tecnico iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici e regolarmente tesserato, ma un semplice collaboratore della Società. Con la medesima nota la Procura Federale ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale il sig. Francesco Strano, per rispondere della violazione dell'art. 1 bis comma 1 C.G.S., in relazione sia all’art. 2 lett. B) punto b7) del C.U. n° 1 del Settore Giovanile Scolastico, stagione sportiva 2014 / 2015, per avere sottoscritto in qualità di dirigente accompagnatore ufficiale le distinte delle gare suindicate, consegnate al direttore di gara senza indicazione di un allenatore abilitato del Settore Tecnico iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici e regolarmente tesserato. Sempre con la nota in discorso è stata altresì deferita per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell’art. 4 commi 1 e 2 C.G.S., la A.S.D. Paternò 1908, nel cui interesse è stata espletata l’attività come sopra contestata ai suindicati soggetti. Le parti deferite non hanno fatto pervenire nei termini memorie difensive o documenti a discolpa, né si sono presentate all’udienza dibattimentale, nella quale il rappresentante della Procura Federale ha insistito nelle ragioni del deferimento, chiedendo l’applicazione delle seguenti sanzioni: Mesi sei di inibizione a carico della sig. Stefania Amato; Mesi quattro di inibizione a carico del sig. Francesco Strano; Ammenda di € 600,00 a carico della A.S.D. Paternò 1908. Il Tribunale Federale Territoriale rileva dai documenti allegati agli atti del deferimento che in occasione delle n° 3 gare suindicate del Campionato Allievi regionali, stagione sportiva 2014/2015, disputate dalla A.S.D. Paternò 1908, non è stato utilizzato un allenatore abilitato del Settore Tecnico iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici e regolarmente tesserato, che avrebbe dovuto essere presente nelle suddette gare ufficiali. Risulta inoltre che il sig. Francesco Strano ha sottoscritto, in qualità di dirigente accompagnatore ufficiale, la distinta delle gare suindicate, consegnate al direttore di gara senza indicazione di un allenatore abilitato del Settore Tecnico iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici e regolarmente tesserato. Le superiori emergenze inducono a ritenere la responsabilità della sig.ra Stefania Amato, nella qualità sopra indicata e dell’altro tesserato deferito, sig. Francesco Strano, nonché della A.S.D. Paternò 1908, nel cui interesse è stata espletata l’attività come sopra contestata. Devono pertanto trovare accoglimento le richieste della Procura Federale, conseguendone l’applicazione delle relative sanzioni, pur nei limiti come appresso indicati in dispositivo. P.Q.M. Il Tribunale Federale Territoriale dispone applicarsi le seguenti sanzioni: Mesi due di inibizione a carico della sig. Stefania Amato; Mesi uno di inibizione a carico del sig. Francesco Strano; Ammenda di € 150,00 a carico della A.S.D. Paternò 1908. La presente delibera va notificata alle parti e alla Procura Federale. Le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 del C.G.S.
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