DIVISIONE CALCIO A CINQUE – STAGIONE SPORTIVA – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N°589 Comunicato Ufficiale N.589 del 11.03.2016 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO COPPA ITALIA CALCIO A 5 SERIE A2 – FINAL EIGHT
DIVISIONE CALCIO A CINQUE – STAGIONE SPORTIVA - 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N°589
Comunicato Ufficiale N.589 del 11.03.2016
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
COPPA ITALIA CALCIO A 5 SERIE A2 – FINAL EIGHT
Gara: FUTSAL BISCEGLIE _ PESAROFANO del 11/03/2016 Reclamo proposto dalla Società ASD FUTSAL BISCEGLIE 1990 Il Giudice Sportivo, Esaminato il reclamo in oggetto, regolarmente prodotto nei termini, previsti dal comunicato ufficiale numero 208/A della F.I.G.C. pubblicato in Roma il 27/11/2015 osserva: Con il gravame di che trattasi, la ricorrente chiede che in danno della convenuta sia comminata la punizione sportiva della perdita della gara prevista dall'art.17 comma 5 lettera A del C.G.S., per aver schierato il calciatore Da Silva Rodrigo in posizione irregolare in quanto squalificato. Sostiene la reclamante che il suddetto calciatore non avrebbe scontato una precedente squalifica allegando, a sostegno della propria tesi, la copia della circolare della Divisione Calcio a 5 numero 19 del 17/01/2011. Pertanto a giudizio della stessa reclamante il predetto calciatore non avrebbe potuto partecipare all’incontro. Eccepisce la convenuta la regolarità del proprio operato in quanto il calciatore in questione, nell’anno 2013/2014 in qualità di tesserato della società ASD PESAROFANO CALCIO A 5, ha disputato la final eight di coppa Italia A2 a Cagliari. Inoltre, la resistente contesta la regolarità del reclamo della FUTSAL BISCEGLIE in quanto lo stesso non sarebbe stato presentato a nome del suo legale rappresentante. Il ricorso è infondato e va respinto. Si rileva, infatti, la genericità del reclamo presentato dalla FUTSAL BISCEGLIE, in violazione di quanto previsto dall’art. 33, comma 6 CGS, evidenziando che la predetta reclamante si è limitata a segnalare la squalifica del calciatore Da Silva Rodrigo senza allegare a supporto documentazione comprovante la circostanza che negli anni successivi il predetto calciatore non avesse effettivamente scontato il turno di squalifica indicato nella circolare 19 del 17/01/2011. A ciò si aggiunge, altresì, che la convenuta, nelle proprie controdeduzioni, ha precisato che il calciatore Da Silva Rodrigo, in qualità di tesserato della società ASD PESAROFANO CALCIO A 5, ha partecipato alla final eight di coppa Italia A2 svoltasi nell’anno 2013/2014 presso la città di Cagliari, scontando , in tal modo, il turno di squalifica. Fermo restando ciò, per completezza si precisa che l’eccezione formulata dalla convenuta in ordine al fatto che il reclamo non fosse stato presentato a nome del legale rappresentate della società ASD FUTSAL BISCEGLE SCIAQUA Luciano è da ritenersi infondata, considerato che il predetto reclamo è stato presentato dalla ASD FUTSAL BISCEGLIE in persona del Presidente e legale rappresentante p.t. SCIAQUA Luciano e sottoscritto da quest’ultimo. P.Q.M. Si decide: a) Di respingere il reclamo omologando il risultato conseguito dalle due squadre al termine dell’incontro: FUTSAL BISCEGLE – PESAROFANO 3 - 8 b) la tassa di reclamo viene addebitata.