DIVISIONE CALCIO A CINQUE – STAGIONE SPORTIVA – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N°590 Comunicato Ufficiale N.590 del 12.03.2016 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO COPPA ITALIA CALCIO A 5 SERIE A2 – FINAL EIGHT

DIVISIONE CALCIO A CINQUE – STAGIONE SPORTIVA - 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N°590 Comunicato Ufficiale N.590 del 12.03.2016 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO COPPA ITALIA CALCIO A 5 SERIE A2 – FINAL EIGHT Gara: CALCIO A 5 IMOLA – AUGUSTA 1986 del 12/03/2016 Reclamo proposto dalla Società AUGUSTA 1986 Il Giudice Sportivo, esaminato il reclamo indicato in epigrafe osserva: Con il gravame in questione la ricorrente chiede che in danno della convenuta sia comminata la punizione sportiva della perdita della gara prevista dall’art. 17 comma 5 lett. A del C.G.S. per aver schierato nella gara di che trattasi un numero di calciatori non conforme alle disposizioni emanate dal C.U. N° 1/2015 al paragrafo A2 lettera F. Come è noto, infatti nelle gare della Coppa Italia di Serie A2 è fatto obbligo alle Società di impiegare almeno sei calciatori, di cui almeno uno nato successivamente al 31 dicembre 1993, che siano stati tesserati per la F.I.G.C. prima del compimento del 18° anno di età, con tesseramento valido, non revocato e/o non annullato. Nelle stesse gare è inoltre fatto obbligo di impiegare almeno tre calciatori che siano cittadini italiani, di cui almeno uno nato dal 1° gennaio 1994. Nello specifico la reclamante sostiene che la ASD IMOLA nell’incontro tenutosi in data odierna avrebbe schierato tre calciatori di cui due comunitari ed un extracomunitario, sei calciatori formati in Italia e solo due Italiani di cui nessuno U21, in dispregio a quanto previsto dal C.U. N° 1/2015 del 02/07/2015 per la serie A2 lettera F. La parte convenuta non ha presentato le controdeduzioni nei termini previsti dalla C.U. 208/A della FIGC del 27/11/2015. Il ricorso è infondato e va respinto. Dall’esame della distinta di gara presentata all’arbitro, i requisiti prescritti dal C.U. N° 1/2015 del 02/07/2015, per la serie A2 appaiono integralmente soddisfatti. Infatti, nella predetta distinta sono indicati i seguenti calciatori tesserati prima del compimento del 18° anno di età: 1 Carpino Luigi nato il 24/04/1994 tesserato FIGC dal 13/10/2009; 2 Barbieri Samuele nato il 03/05/1991 tesserato FIGC dal 23/09/2002; 3 Conti Roberto nato il 28/09/1992 tesserato FIGC dal 11/10/2002; 4 Castagna Mauro nato il 09/05/1994 tesserato FIGC dal 02/10/2003; 5 Vignoli Igor nato il 30/08/1980 tesserato FIGC dal 01/10/1997 6 Gjyshja Romeo nato il 28/09/1996 tesserato 06/11/2009 (U21). Inoltre, risultano regolarmente indicati in distinta anche tre calciatori italiani e precisamente: 1 Pietrobom Martha Leonardo; 2 Rissato junior Devanir; 3 Resta Massimiliano nato il 28/01/1997 (U21) P.Q.M. a)Si decide di respingere il ricorso e di omologare il risultato della gara ASD IMOLA CA5 – ASD AUGUSTA 1986 con il punteggio di 5-1. b) la tassa di reclamo viene addebitata.
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