LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE A – STAGIONE SPORTIVA – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.legaseriea.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 179 DEL 15.03.2016 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO SERIE A TIM Gara Soc. PALERMO – Soc. NAPOLI del 13 marzo 2016

LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE A – STAGIONE SPORTIVA – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.legaseriea.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 179 DEL 15.03.2016 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO SERIE A TIM Gara Soc. PALERMO – Soc. NAPOLI del 13 marzo 2016 Il Giudice Sportivo, preso atto che nel referto inviato a questo Ufficio veniva erroneamente indicata un’ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario al calciatore JAJALO Mato (Palermo), ma da una successiva precisazione arbitrale risultava essere stato ammonito il calciatore CHOCHEV Ivaylo (Palermo) delibera di rettificare il C.U. 178 del 15 marzo 2016 annullando la sanzione al calciatore JAJALO Mato (Palermo) e di comminare la squalifica per una giornata effettiva di gara al calciatore CHOCHEV Ivaylo (Palermo) per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).
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