COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 87 del 11 Marzo 2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale 57. DELIBERA C.S.A.T. – APPELLO REAL VIRTUS BAIA 1947 – GARA REAL VIRTUS BAIA 1947 / TORRESE DEL 12.12.2015 – 2^ CAT.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 87 del 11 Marzo 2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale 57. DELIBERA C.S.A.T. – APPELLO REAL VIRTUS BAIA 1947 – GARA REAL VIRTUS BAIA 1947 / TORRESE DEL 12.12.2015 – 2^ CAT. La Corte Sportiva di Appello Territoriale, visti gli atti ufficiali; letto il reclamo, rileva la parziale fondatezza dell’atto di impugnazione. Invero, la società Real Virtus Baia 1947 presentava reclamo avverso la decisione del Giudice Territoriale, di cui al Comunicato Ufficiale del Comitato Regionale n. 71 del 28.01.2016, con la quale veniva inflitta alla società reclamante la punizione della gara con il risultato 0-3 e l’ammenda di euro 350,00, di cui 100,00 euro imputabili a calciatore Mirko Maddaluno, in conformità a quanto sancito dall’art. 19, comma 6, C.G.S.; l’obbligo di disputare una gara interna a porte chiuse; l’inibizione fino a tutto l’11.03.2016 al sig. Elio Picone, per istigazione alla violenza; la squalifica fino all’11.12.2017 al calciatore Mirko Maddaluno per aver colpito con un pugno al volto l’arbitro; la squalifica ai calciatori Michele Cocciardo, Giorgio Di Fusco ed Alex Montanino, per quattro giornate effettive di gara. La società si difende riferendo che non si erano verificati atti di violenza nei confronti del direttore di gara, e che il calciatore Mirko Maddaluno non aveva sferrato alcun pugno al volto dell’arbitro, ma lo aveva colpito leggermente con il palmo della mano. Nella seduta del 24.02.2016 venivano ascoltati sia il direttore di gara che l’osservatore arbitrale; il primo ha riferito che si riportava al referto arbitrale; il secondo ha chiarito che l’arbitro sicuramente era stato accerchiato, ma che non s’era assistito ad alcun atto di aggressione. Da tutte le audizioni questa Corte è venuta nella convinzione che, per come sono avvenuti i fatti, la decisione del Giudice Territoriale può essere riformata con la riduzione dell’ammenda alla società da 350,00 a 200,0 euro, di cui 50,00 euro imputabili al calciatore Mirko Maddaluno, nonché con la squalifica fino all’11.06.2017, anziché all’11.12.2017 a carico dello stesso calciatore Mirko Maddaluno. P.Q.M. DELIBERA di modificare la decisione del Giudice Territoriale di primo grado, in riferimento alla gara in epigrafe, riducendo l’ammenda comminata alla società Real Virtus Baia 1947 da 350,00 a 200,00 di cui 50,00 imputabili al calciatore Mirko Maddaluno; nonché dispone la riduzione della squalifica fino all’11.06.2017, anziché l’11.12.2017, al calciatore Mirko Maddaluno, ferma restando ogni altra sua parte: nulla dispone in merito alla tassa reclamo, non versata.
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