COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 87 del 11 Marzo 2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale 60. DELIBERA C.S.A.T. – RICORSO DI CARLUCCIO CALCIO – GARA BOSCHESE / DI CARLUCCIO CALCIO DEL 19.12.2015 – 3^ CAT. – DELEGAZIONE PROVINCIALE NAPOLI

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 87 del 11 Marzo 2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale 60. DELIBERA C.S.A.T. – RICORSO DI CARLUCCIO CALCIO – GARA BOSCHESE / DI CARLUCCIO CALCIO DEL 19.12.2015 – 3^ CAT. – DELEGAZIONE PROVINCIALE NAPOLI La Corte Sportiva di Appello Territoriale, visti gli atti ufficiali; letto il ricorso, rileva la parziale fondatezza dello stesso. Invero, la reclamante impugna, per la parte che la riguarda, la decisione del Giudice Sportivo Territoriale, con la quale lo stesso ha sanzionato entrambe le squadre con la punizione sportiva della perdita della gara per 0-3 e con l’ammenda di euro 200,00 per rissa, oltre a squalifiche inflitte individualmente ai singoli calciatori: per la Di Carluccio, Paudice Alessandro (quattro gare di squalifica, perché “espulso per doppia ammonizione entrava in colluttazione con un avversario”), e Di Carluccio Luigi (non espulso, cinque gare di squalifica, perché “richiedeva di non riportare sul referto i fatti accaduti sul terreno di gioco, con intento a far dichiarare il falso”). La reclamante sostiene che quanto riferito dal direttore di gara non corrisponda alla realtà dei fatti, in quanto i suoi tesserati sarebbero stati aggrediti; inoltre né il Paudice, né il Di Carluccio avrebbero posto in essere il comportamento sanzione dal G.S.T. Per contro, il direttore di gara ha confermato, in sede di audizione presso questa Corte, tutto quanto scritto nel rapporto. In particolare, ha precisato che si sono creati “un paio di focolai di rissa, di 5/6 persone ciascuno, nei quali gli opposti partecipanti si aggredivano reciprocamente, senza possibilità,,., di individuare se vi erano aggressori e/o aggrediti”. In assenza di elementi di prova, il Collegio ritiene che debba darsi credito alle affermazioni del direttore di gara che, com’è noto, costituiscono fonte privilegiata di prova. Pertanto, non possono accogliersi le doglianze della reclamante, la quale non ha fornito, né addotto alcun elemento e/o circostanza, idonei a determinare convincimento diverso. Alla luce delle risultanze, si ritiene possibile soltanto una riduzione dell’ammenda, che, per il principio di adeguatezza, può determinarsi nella misura di euro 100,00. P.Q.M. DELIBERA in parziale accoglimento del ricorso proposto dalla società Di Carluccio Calcio, di ridurre l’ammenda ad euro 100,00; di confermare, per il resto, la decisione impugnata; dispone l’accredito della tassa reclamo, versata dalla reclamante.
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