COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 88 del 17 Marzo 2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale 62. DELIBERA C.S.A.T. – RICORSO CERULLO MARCO – GARA HERAJON / CONTURSI TERME 1929 DEL 20.02.2016 – 1^ CAT.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 88 del 17 Marzo 2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale 62. DELIBERA C.S.A.T. – RICORSO CERULLO MARCO – GARA HERAJON / CONTURSI TERME 1929 DEL 20.02.2016 – 1^ CAT. La Corte Sportiva di Appello Territoriale, visti gli atti ufficiali; letto il reclamo, rileva la parziale fondatezza dell’atto impugnato. Invero, il sig. Marco Cerullo ha presentato ricorso-impugnazione avverso la decisione del Giudice Sportivo Territoriale, pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 80 del 25.02.2016 del C.R. Campania, con la quale decisione il calciatore era stato squalificato fino al 28.08.2016. Il signor Cerullo si è difeso, contestando il contenuto del referto arbitrale, pur riconoscendo che esso costituisce fonte privilegiata di prova. Dopo aver ascoltato il sig. Marco Cerullo ed il suo difensore, nonché l’arbitro della gara, questa Corte è addivenuta alla convinzione che i fatti siano avvenuti nelle circostanze di tempo e di luogo indicate e con le modalità descritte nel referto arbitrale. Tuttavia, rilevato che il calciatore reclamante non è incorso, nel passato, in precedenti disciplinari e che i danneggiamenti subiti alle cose dell’arbitro risultano non accertati, ma soltanto dedotti; P.Q.M. DELIBERA di ridurre al 22.06.2016 la squalifica a carico del calciatore Marco Cerullo: dispone la restituzione al reclamante della tassa reclamo, versata nella misura ridotta di euro 65,00, come sancito per le impugnazioni prodotte direttamente dagli interessati.
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