COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 92 DEL 11/03/2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale DEFERIMENTO del sig. PROCURATORE FEDERALE a carico del sig. Roberto BURATTO e dell’ U. S. PALAZZOLO.-
COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – - STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 92 DEL 11/03/2016
Delibera del Tribunale Federale Territoriale
DEFERIMENTO del sig. PROCURATORE FEDERALE a carico del sig. Roberto BURATTO e dell’ U. S. PALAZZOLO.- Il deferimento. Roberto BURATTO e l’U.S. PALAZZOLO sono stati deferiti al giudizio di questo Tribunale Federale, ai sensi dell’art. 32 comma 4 del C.G.S., per rispondere rispettivamente il primo (Presidente della società deferita all’epoca dei fatti) “della violazione dei principi di correttezza, lealtà e probità sanciti dall’art. 1/bis, comma 1, per aver rilasciato all’emittente radiofonica “Friuligol” dichiarazioni lesive della reputazione dell’Arbitro della gara VARMOPALAZZOLO del 22.2.2015 apostrofandolo con le seguenti testuali espressioni ”è venuto in campo per rovinare la partita e per rovinare la successiva partita....; ha fatto di tutto per farci perdere...; Vuol dire che sei venuto prevenuto, .... anche l’arbitro deve essere più corretto – più onesto”; la seconda “per responsabilità diretta a norma dell’art. 4, comma 1, del CGS, in relazione a quanto ascritto al suo Presidente”. Il dibattimento. Convocate ritualmente le parti, all’udienza fissata per il giorno 28.01.2016 dinnanzi al T.F.T. FVG comparivano la Procura Federale, rappresentata dal Sostituto Procuratore Federale dr. Salvatore Galeota ed il sig. Roberto BURATTO per sè ed in rappresentanza, quale Presidente, dell’U.S. PALAZZOLO. Nessuna memoria difensiva è stata depositata dai deferiti.- Le conclusioni. Il sig. Roberto BURATTO adducendo di aver rilasciato l’intervista a caldo in un momento di sfogo, di non aver mai subìto in passato provvedimenti disciplinari ed anzi di essere stato premiato per meriti sportivi, dolendosi e dichiarandosi dispiaciuto dell’accaduto, chiedeva di poter definire la vertenza ai sensi dell’art. 23 CGS. con l’applicazione delle seguenti sanzioni: - quanto a Roberto BURATTO mesi 2 di inibizione (pena base mesi tre di inibizione ridotti a mesi due ai sensi dell’art. 23 CGS) - quanto all’U.S. PALAZZOLO ammenda di € 266/00 (p.b. € 400/00 di ammenda con la riduzione di cui all’art. 23 CGS) Acquisito il consenso del Sostituto Procuratore Federale, la concorde richiesta di applicazione della sanzione ex art. 23 CGS, formulata dalle parti nei termini sopra indicati, veniva trasmessa, a norma dell’art. 23 c. 2° CGS, al Procuratore Generale dello Sport presso il CONI, il quale, nulla osservando in merito alla stessa, dava di ciò comunicazione alla Procura Federale che rimetteva nuovamente gli atti al T.F.T. FVG. per la decisione.- La motivazione: Il deferimento è fondato. Osserva il TFT che in ambito sportivo le dichiarazioni lesive ricorrono tutte le volte in cui i soggetti dell’ordinamento federale esprimono pubblicamente giudizi dannosi per la reputazione di persone, società o di organismi operanti nell’ambito del CONI, della FIGC, dell’UEFA o della FIFA (art. 5/1 CGS).- Ciò detto non vi è dubbio che le affermazioni del sig. BURATTO, lungi dall’integrare una critica lecita consentita dall’art. 21 della Costituzione si rivelano da un lato gravemente offensive verso il Direttore di gara, scientemente accusato di aver voluto danneggiare l’U.S. PALAZZOLO volutamente alterando il risultato a sfavore di tale compagine, dall’altro indirettamente lesive dell’intera classe arbitrale la cui serietà, imparzialità e leatà vengono inevitabilmente poste in discussione.- Trattandosi di dichiarazioni rese nel corso di una intervista rilasciata ad una emittente radiofonica è altrettanto pacifico che le stesse debbano essere considerate pubbliche a norma dell’art 5 comma 4° del CGS in quanto destinate ad essere potenzialmente conosciute da un numero indeterminato di persone.- Tanto premesso, il Tribunale Federale Territoriale FVG pronuncia la seguente ordinanza: -visto l’art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura Federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; -visto l’art. 23, comma 2, CGS, a norma del quale l’accordo è trasmesso, a cura della Procura Federale, al Procuratore Generale dello sport presso il Coni; -preso atto che il Procuratore Generale dello sport presso il Coni ha attestato di non avere nulla da osservare in merito alla richiesta di applicazione delle sanzioni consensualmente formulata dai deferiti e dal Sostituto Procuratore Federale all’udienza del 28.01.2016; - ritenuta corretta la qualificazione dei fatti operata dalle parti e congrue le sanzioni dalle stesse indicate; -visto l’art. 23, commna 2, CGS, per il quale l’efficacia dell’accordo comporta, ad ogni effetto, la definizione del procedimento e di tutti i relativi gradi nei confronti del richiedente; dispone l’applicazione delle seguenti sanzioni - quanto al sig. Roberto BURATTO (Presidente all’epoca dei fatti dell’U.S. PALAZZOLO) inibizione per mesi 2 (due); - quanto all’U.S. PALAZZOLO sanzione dell’ammenda di € 266/00 (duecentosessantasei/00). Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti. Ai sensi dell'art. 35/4.1.C.G.S., la C.D.T. manda alla Segreteria del Comitato Regionale FVG di comunicare direttamente e singolarmente il presente provvedimento alla Procura Federale ed alle parti a norma dell'art. 38/8 C.G.S.
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